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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36199/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. La decisione di merito resta ferma, con conferma della responsabilità già accertata in appello per i reati contestati, salvo la parziale riforma già intervenuta sulla sospensione condizionale della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva ritenuto la responsabilità penale dell'imputata per i reati di detenzione di monete contraffatte e truffa, unificati dal vincolo della continuazione, applicando una pena detentiva e pecuniaria con sospensione condizionale poi revocata in appello. Nel ricorso per cassazione l'imputata contestava la motivazione della sentenza di appello in punto di elemento soggettivo del reato di detenzione di monete contraffatte, sostenendo che non fosse stato adeguatamente dimostrato il dolo specifico richiesto per la messa in circolazione delle banconote falsificate. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, richiamando la giurisprudenza secondo cui il dolo specifico può essere desunto da elementi sintomatici, tra cui il mancato chiarimento della provenienza delle banconote e l'assenza di un diverso lecito fine della detenzione.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    Norma richiamata come base del reato di detenzione di monete contraffatte per metterle in circolazione; la Corte ne ribadisce la necessità del dolo specifico, desumibile da elementi sintomatici.

  • art. 640 c.p.

    Norma richiamata come secondo reato contestato e unificato in continuazione con quello di cui all'art. 455 c.p.; il testo non sviluppa specifiche questioni interpretative sulla truffa.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Viene applicato per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per la configurabilità del reato di detenzione di monete contraffatte finalizzata alla messa in circolazione è richiesto il dolo specifico, consistente nell'intenzione di immettere le banconote false nel circuito di circolazione.
  • Il dolo specifico può essere desunto in via logica da qualsiasi elemento sintomatico univoco o convergente, purché la motivazione dia conto in modo adeguato del ragionamento inferenziale.
  • La mancata indicazione della provenienza delle banconote e l'assenza di una spiegazione lecita della loro detenzione possono costituire indici rilevanti, se valutati unitamente agli altri elementi del caso, ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte lo dichiara inammissibile e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoTruffaImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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