Sentenza n. 1014/2026 - Salerno, Sezione 3
avverso e per l’annullamento, con decisione da rendere ai sensi dell’art. 116 c.p.a.: a - della nota pec del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), con la quale l’INPS - Agenzia Complessa di Nocera Inferiore, ha negato l’istanza di accesso agli atti del -OMISSIS-, presentata dal Sig.-OMISSIS- ex artt. 22 e ss L. n. 241/1990, trasmessa per ottenere la richiesta inoltrata dalla Sig.ra -OMISSIS- di assegno unico universale (AUU) per il nucleo familiare ex D.Lgs. n. 230/2021 nonché, di conseguenza, per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso agli atti del ricorrente ed il conseguente ordine di esibizione della documentazione richiesta all’INPS ex art. 116 comma 4 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla domanda e alla documentazione relativa all'assegno unico universale richiesto dall'ex coniuge
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato all'INPS una duplice istanza: da un lato, chiedeva ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 l'accesso alla documentazione relativa all'assegno unico universale percepito dall'ex coniuge per il mantenimento dei figli minori, al fine di tutelare i propri diritti patrimoniali e verificare la spettanza della quota del 50% anche per periodi pregressi; dall'altro, chiedeva che la prestazione fosse direttamente corrisposta in suo favore nella misura del 50%. L'INPS accoglieva la seconda richiesta per il futuro, ma negava l'accesso, richiamando l'opposizione dell'ex coniuge e il presunto inadempimento del ricorrente agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione e divorzio. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 3, 22 e seguenti e 24 della l. n. 241/1990, delle disposizioni del regolamento interno INPS sull'accesso, nonché degli artt. 24 e 97 Cost.; erano inoltre dedotti eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, carenza del presupposto, arbitrarietà, illogicità, perplessità e sviamento. L'INPS sosteneva l'inammissibilità del ricorso, ritenendo già soddisfatta la pretesa mediante il riconoscimento della quota del 50% dell'assegno unico.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha qualificato la richiesta come accesso difensivo, finalizzato alla tutela in sede civile della pretesa del ricorrente alla corresponsione della quota del 50% dell'assegno unico anche per periodi pregressi. Ha ritenuto illegittimo il diniego fondato sull'opposizione della controinteressata e sul presunto inadempimento agli obblighi di mantenimento. In materia di accesso difensivo, né l'amministrazione detentrice né il giudice dell'accesso possono compiere una valutazione preventiva sulla fondatezza, sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività della futura controversia, salvo l'assoluta ed evidente mancanza di collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze difensive, oppure l'esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso. Nel caso concreto il ricorrente aveva adeguatamente dimostrato il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la possibile azione civile volta a ottenere la quota pregressa della prestazione. Il diniego è stato quindi ritenuto non conforme ai presupposti dell'accesso difensivo. L'INPS è stato ordinato a trasmettere i documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplinano il diritto di accesso documentale, compreso l'accesso difensivo, quando la documentazione sia collegata alla cura o alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
Rileva per la partecipazione dei controinteressati al procedimento di accesso e per il bilanciamento con le esigenze di riservatezza; l'opposizione del controinteressato non determina, da sola, il diniego dell'accesso difensivo.
Consente la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; nel relativo giudizio il giudice deve verificare il nesso di strumentalità tra documentazione richiesta ed esigenze difensive, senza valutare anticipatamente il merito della controversia cui l'accesso è funzionale, salvo il difetto assoluto di collegamento.
Consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esibizione o la trasmissione dei documenti richiesti.
d.lgs. 30 giugno 2022, n. 230
Disciplina l'assegno unico e universale, la cui corresponsione nella quota del 50% costituiva la situazione sostanziale alla base della richiesta di accesso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari, giustificando l'oscuramento disposto dalla sentenza.
Massime di principio
- Nell'accesso difensivo, l'amministrazione e il giudice non possono anticipare la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità, influenza o decisività dei documenti richiesti rispetto al giudizio cui l'accesso è funzionale; devono invece verificare l'esistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e la situazione giuridica da tutelare.
- Il diniego di accesso difensivo non può essere fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato o su valutazioni relative alla fondatezza della pretesa sostanziale dell'istante, quando sia dimostrato un collegamento concreto tra i documenti e le esigenze di difesa.
- La verifica giudiziale nel rito dell'accesso deve arrestarsi davanti alla sola evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento richiesto e l'esigenza difensiva, ovvero davanti all'esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso; la valutazione della decisività del documento spetta al giudice competente per la controversia principale.
- Quando il nesso di strumentalità necessaria è adeguatamente dimostrato, il giudice dell'accesso può ordinare all'amministrazione la trasmissione della documentazione entro un termine perentorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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