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Sentenza

Sentenza n. 1014/2026 - Salerno, Sezione 3

avverso e per l’annullamento, con decisione da rendere ai sensi dell’art. 116 c.p.a.: a - della nota pec del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), con la quale l’INPS - Agenzia Complessa di Nocera Inferiore, ha negato l’istanza di accesso agli atti del -OMISSIS-, presentata dal Sig.-OMISSIS- ex artt. 22 e ss L. n. 241/1990, trasmessa per ottenere la richiesta inoltrata dalla Sig.ra -OMISSIS- di assegno unico universale (AUU) per il nucleo familiare ex D.Lgs. n. 230/2021 nonché, di conseguenza, per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso agli atti del ricorrente ed il conseguente ordine di esibizione della documentazione richiesta all’INPS ex art. 116 comma 4 c.p.a.

Giustizia amministrativa202501370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla domanda e alla documentazione relativa all'assegno unico universale richiesto dall'ex coniuge

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato all'INPS una duplice istanza: da un lato, chiedeva ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 l'accesso alla documentazione relativa all'assegno unico universale percepito dall'ex coniuge per il mantenimento dei figli minori, al fine di tutelare i propri diritti patrimoniali e verificare la spettanza della quota del 50% anche per periodi pregressi; dall'altro, chiedeva che la prestazione fosse direttamente corrisposta in suo favore nella misura del 50%. L'INPS accoglieva la seconda richiesta per il futuro, ma negava l'accesso, richiamando l'opposizione dell'ex coniuge e il presunto inadempimento del ricorrente agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione e divorzio. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 3, 22 e seguenti e 24 della l. n. 241/1990, delle disposizioni del regolamento interno INPS sull'accesso, nonché degli artt. 24 e 97 Cost.; erano inoltre dedotti eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, carenza del presupposto, arbitrarietà, illogicità, perplessità e sviamento. L'INPS sosteneva l'inammissibilità del ricorso, ritenendo già soddisfatta la pretesa mediante il riconoscimento della quota del 50% dell'assegno unico.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha qualificato la richiesta come accesso difensivo, finalizzato alla tutela in sede civile della pretesa del ricorrente alla corresponsione della quota del 50% dell'assegno unico anche per periodi pregressi. Ha ritenuto illegittimo il diniego fondato sull'opposizione della controinteressata e sul presunto inadempimento agli obblighi di mantenimento. In materia di accesso difensivo, né l'amministrazione detentrice né il giudice dell'accesso possono compiere una valutazione preventiva sulla fondatezza, sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività della futura controversia, salvo l'assoluta ed evidente mancanza di collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze difensive, oppure l'esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso. Nel caso concreto il ricorrente aveva adeguatamente dimostrato il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la possibile azione civile volta a ottenere la quota pregressa della prestazione. Il diniego è stato quindi ritenuto non conforme ai presupposti dell'accesso difensivo. L'INPS è stato ordinato a trasmettere i documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Disciplinano il diritto di accesso documentale, compreso l'accesso difensivo, quando la documentazione sia collegata alla cura o alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

  • art. 24 l. 241/1990

    Rileva per la partecipazione dei controinteressati al procedimento di accesso e per il bilanciamento con le esigenze di riservatezza; l'opposizione del controinteressato non determina, da sola, il diniego dell'accesso difensivo.

  • art. 116 c.p.a.

    Consente la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; nel relativo giudizio il giudice deve verificare il nesso di strumentalità tra documentazione richiesta ed esigenze difensive, senza valutare anticipatamente il merito della controversia cui l'accesso è funzionale, salvo il difetto assoluto di collegamento.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esibizione o la trasmissione dei documenti richiesti.

  • d.lgs. 30 giugno 2022, n. 230

    Disciplina l'assegno unico e universale, la cui corresponsione nella quota del 50% costituiva la situazione sostanziale alla base della richiesta di accesso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari, giustificando l'oscuramento disposto dalla sentenza.

Massime di principio

  • Nell'accesso difensivo, l'amministrazione e il giudice non possono anticipare la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità, influenza o decisività dei documenti richiesti rispetto al giudizio cui l'accesso è funzionale; devono invece verificare l'esistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e la situazione giuridica da tutelare.
  • Il diniego di accesso difensivo non può essere fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato o su valutazioni relative alla fondatezza della pretesa sostanziale dell'istante, quando sia dimostrato un collegamento concreto tra i documenti e le esigenze di difesa.
  • La verifica giudiziale nel rito dell'accesso deve arrestarsi davanti alla sola evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento richiesto e l'esigenza difensiva, ovvero davanti all'esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso; la valutazione della decisività del documento spetta al giudice competente per la controversia principale.
  • Quando il nesso di strumentalità necessaria è adeguatamente dimostrato, il giudice dell'accesso può ordinare all'amministrazione la trasmissione della documentazione entro un termine perentorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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