Cassazione Civile, Sentenza n. 18000/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n.41439/2021 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto dallo Speranza contro la sentenza della Corte d'appello di Roma. La Corte di Cassazione aveva ritenuto mancante la prova della notifica della sentenza impugnata (notifica indicata nell'epigrafe del ricorso come avvenuta il 16 maggio 2019) e aveva altresì rilevato la prova di resistenza del termine breve, atteso che la sentenza di appello era stata pubblicata l'8 maggio 2019 e il ricorso era stato notificato oltre i sessanta giorni (il 12 luglio 2019). Con il ricorso di revocazione il Speranza denunciava un errore di fatto: sosteneva che la sentenza notificata era effettivamente allegata (individuata nell'indice degli allegati del ricorso), che la cancelleria aveva comunicato lo smarrimento del fascicolo e che un'agenzia di servizi attestava l'allegazione del documento al deposito; in subordine contestava che alla prova di resistenza dovesse applicarsi un termine di sei mesi e non di sessanta giorni.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista l'errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.: dagli atti risultava allegata solo la copia della sentenza pubblicata e non la prova della sua notifica (nessuna relata o documentazione probatoria della notifica fu prodotta; la nota di deposito certificava il deposito della 'copia autentica del provvedimento impugnato' ma non provava la notifica; non vi è certificazione ufficiale dello smarrimento del volume contenente la presunta relata). Quanto alla questione del termine, la Corte ha ritenuto manifestamente inammissibile la doglianza perché si tratta di questione di diritto: la 'prova di resistenza' riguarda il termine breve (i sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese processuali a favore di doValue (liquidate in complessivi € 4.000, oltre € 200 per esborsi e accessori di legge) e a favore di Unicredit (liquidate in complessivi € 2.200, oltre € 200 per esborsi e accessori di legge). È stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002 (richiamato nella decisione).
Norme richiamate
articolo 369, secondo comma, n.2 c.p.c.
articolo 369, secondo comma, n.2 c.p.c.
Norma richiamata dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cassazione in mancanza della prova della notifica della sentenza impugnata.
articolo 327, secondo comma, c.p.c.
articolo 327, secondo comma, c.p.c.
Fissazione del termine per la notificazione del ricorso per revocazione; la Corte ha rilevato che il ricorso di revocazione era stato notificato tempestivamente ai sensi di questa disposizione.
articolo 391-bis, primo comma, c.p.c.
articolo 391 bis, primo comma, c.p.c.
Richiamato dalla Corte a titolo di confronto: il termine breve previsto da questa norma è considerato non applicabile al caso specifico, ma la Corte osserva che la prova di resistenza riguarda il termine breve decorrente dalla pubblicazione.
Disciplina il vizio di errore di fatto come motivo di revocazione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito la prova documentale richiesta per configurare un errore di fatto.
articolo 13, comma 1 quater e comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 (nella sentenza richiamato) e comma 1 bis dello stesso articolo 13
Norme sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi delle disposizioni richiamate.
Massima/Sentenza S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Richiamata come principio in tema di oneri connessi al contributo unificato e alle conseguenze processuali; la Corte si è attenuta al relativo insegnamento nell'applicare l'art.13 DPR sulla contribuzione.
Massime di principio
- La prova della notifica di una sentenza va documentata con strumenti idonei (relata di notifica, ricevute di ritorno o altra documentazione ufficiale): la mera indicazione nell'indice degli allegati o la presenza della copia della sentenza nel fascicolo non sostituiscono la prova della notifica.
- In caso di smarrimento del fascicolo o di atti presso la cancelleria, è fondamentale ottenere una certificazione formale dalla cancelleria che attesti il contenuto del fascicolo o lo smarrimento; dichiarazioni unilaterali o attestazioni di terzi (agenzie di servizi) sono insufficienti senza certificazione ufficiale.
- La 'prova di resistenza' attiene al termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnabile (i sessanta giorni): se il ricorso è notificato oltre tale termine la Cassazione può dichiararlo improcedibile.
- Il ricorso per revocazione per errore di fatto ex art.395 c.p.c. richiede prova documentale forte dell'errore; mere elencazioni o deduzioni non soddisfano il requisito.
- Chi impugna deve valutare il rischio economico: l'inammissibilità o l'improcedibilità comportano condanna alle spese e possono determinare l'obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato, quindi conservare e produrre sempre la prova formale delle notifiche è essenziale.
- Per evitare problemi procedurali, conservare copie autentiche delle relata di notifica e delle ricevute, indicarle esplicitamente negli indici degli atti depositati e chiedere certificazioni ufficiali alla cancelleria in caso di irregolarità nel fascicolo.
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