Cassazione Civile, Ordinanza n. 05859/2026 del 15/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La lite nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dalla procedura fallimentare per far dichiarare l'inefficacia, verso la massa dei creditori, di un atto di transazione e quietanza con cui la società poi fallita aveva trasferito a una terza soggetto una serie di beni mobili in pagamento di un debito per canoni di locazione. In primo grado la domanda era stata rigettata perché, pur ritenuti sussistenti l'eventus damni e il consilium fraudis del debitore, il giudice aveva escluso la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente. La Corte d'appello, invece, aveva accolto la revocatoria sulla base di una pluralità di indizi ritenuti convergenti per dimostrare la scientia fraudis/scientia damni anche del terzo: conoscenza o facile conoscibilità della grave esposizione debitoria della società, vendita di tutti i beni della debitrice, sproporzione tra valore dei beni ceduti e importo pattuito, protesti e difficoltà economica già emersi prima dell'atto, qualità di creditrice della cessionaria e assenza di azioni esecutive, oltre alla mancanza di data certa dell'atto. La Corte territoriale aveva però negato la restituzione dei beni o il pagamento del controvalore, ritenendo che la revocatoria producesse solo inefficacia relativa e non un effetto recuperatorio. Il ricorso principale del fallimento censurava quest'ultima statuizione, sostenendo che, nell'ambito della revocatoria proposta dal curatore, l'accoglimento della domanda comporta il recupero del bene alla massa; il secondo motivo era una doglianza sulla motivazione, rimasta assorbita. La resistente proponeva ricorso incidentale deducendo violazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall. per l'erronea affermazione della partecipatio fraudis sulla base di indizi ritenuti inconferenti o inesistenti; la Cassazione ha però qualificato tale censura come inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato gli effetti recuperatori della revocatoria proposta dalla procedura fallimentare. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della controparte, ritenendo che la censura mirasse sostanzialmente a contestare l'apprezzamento delle prove e la valutazione presuntiva riservate al giudice di merito. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione uniformandosi ai principi affermati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria è stata ritenuta, nel caso della procedura fallimentare che la esercita, idonea a determinare il recupero del bene alla massa, non solo una mera inefficacia relativa verso il creditore o la massa vittoriosa.
La revocatoria ordinaria esercitata dal curatore nell'interesse della massa produce effetti estensivi verso tutti i creditori e consente l'acquisizione del bene al patrimonio fallimentare.
Il recupero del bene alla massa è collegato alla funzione di garanzia patrimoniale generica dei creditori.
Il curatore, quale amministratore del patrimonio del fallito, può apprendere i beni recuperati per gestirli nell'interesse della massa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i ricorsi.
La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi presuntivi è rimessa al giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se apparente, perplessa o contraddittoria, non per mera insufficienza argomentativa.
L'impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche su capi autonomi della sentenza quando la controparte abbia proposto impugnazione.
Richiamato per l'eccezione di tardività dell'incidentale, superata dalla disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva.
Concorre alla disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva.
Concorre alla disciplina dell'impugnazione incidentale nel giudizio di cassazione.
Richiamato per la memoria depositata dalla procedura ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Indicato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, secondo i presupposti processuali.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il testo del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nella revocatoria proposta dal curatore fallimentare, l'accoglimento della domanda non si esaurisce nella sola inefficacia relativa dell'atto, ma comporta il recupero del bene alla massa e la sua apprensione da parte del curatore nell'interesse della procedura.
- La revocatoria fallimentare o proposta dal curatore opera nell'ambito di una procedura concorsuale già in atto e il bene revocato torna a costituire garanzia patrimoniale per tutti i creditori, anteriori e posteriori all'atto.
- La censura in cassazione che contesti la valutazione di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio ed è inammissibile se non denuncia un vizio motivazionale nei limiti dell'apparenza, perplessità o contraddittorietà della motivazione.
- L'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta anche contro capi autonomi della sentenza quando la parte abbia ricevuto un'impugnazione principale avversaria, senza che rilevi di per sé l'autonomia del capo investito.
- Il giudice di merito è libero di selezionare le prove ritenute più idonee e non è tenuto a confutare analiticamente tutte le risultanze non accolte, purché la motivazione dia conto in modo plausibile e coerente dei fatti storici decisivi.
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