Cassazione Penale, Sentenza n. 8274/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto ai fini di confisca (art. 321, comma 2 c.p.p., in funzione dell'art. 240 c.p.). L'unico motivo dedotto denunciava l'inosservanza e/o errata applicazione delle norme rilevanti (art. 321, comma 2 c.p.p.; art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000) e soprattutto l'omessa/insufficiente motivazione in ordine al "periculum in mora": il Tribunale avrebbe giustificato il sequestro soltanto richiamando il mancato riscontro contabile della società controllata, senza spiegare in modo concreto e specifico il rischio di dispersione, alterazione o sottrazione dei beni prima della definizione del giudizio, e senza motivare l'impossibilità di attendere la decisione definitiva; analoga carenza motivazionale sarebbe ancor più grave con riguardo al sequestro per equivalente nella sfera personale del Molino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio consolidato (richiamando la sentenza delle Sezioni Unite "Ellade") secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione specifica anche sul "periculum in mora", riferita alle ragioni per le quali non è possibile attendere la definizione del giudizio. Ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame perché questa aveva limitato la sua motivazione al mero rilievo che la società non aveva fornito riscontri contabili, senza spiegare in termini concreti il pericolo di dispersione dei beni né la necessità di anticipare l'effetto ablativo. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Torino per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiede che il provvedimento contenga una motivazione specifica anche sul "periculum in mora" quando si anticipa l'effetto ablativo della confisca, spiegando perché non sia possibile attendere la pronuncia definitiva.
Riferimento alla confisca; utilizzato per spiegare la finalità del sequestro preventivo (sequestro funzionale alla confisca). La Corte distingue tra la dichiarazione di confiscabilità del bene e la necessità autonoma di motivare il pericolo che giustifica il sequestro cautelare.
art. 12‑bis, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma richiamata nel ricorso (reato contestato o profilo fiscale collegato); la censura era relativa a errata applicazione/valutazione delle ragioni per il sequestro connesse a reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000.
Sezioni Unite, sent. n. 36959 del 24/06/2021 "Ellade"
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce il principio secondo cui il sequestro ex art. 321, comma 2 c.p.p. deve sempre motivare il "periculum in mora" e non può limitarsi a richiamare la sola confiscabilità ex lege del bene; la motivazione deve indicare perché è necessario anticipare l'effetto ablativo rispetto al giudizio definitivo.
Sez. 3, n. 46773 del 20/11/2024 "Chiatti"
Ulteriore giurisprudenza della Corte che conferma l'orientamento sul livello di motivazione richiesto in ordine al periculum per i sequestri finalizzati alla confisca.
Massime di principio
- Il giudice che disponga un sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare specificamente il "periculum in mora": non basta affermare che il bene è confiscabile ex lege.
- La motivazione sul pericolo deve collegarsi alle concrete ragioni per cui l'effetto ablativo non può essere rimandato: rischio di dispersione, alienazione, utilizzo, deterioramento o alterazione del bene nelle more del processo.
- La rilevanza del mancato riscontro contabile da parte di una società va valutata nel contesto e non costituisce automaticamente prova del pericolo di dispersione; occorre dimostrare il nesso causale con l'effettiva possibilità di sottrazione o dissipazione dei beni.
- La valutazione del periculum deve essere proporzionata alle caratteristiche del bene e al tipo di confisca (obbligatoria o per equivalente); la motivazione può essere modulata ma non può essere formale o generica.
- Se il sequestro è disposto nei confronti della persona fisica (es. sequestro per equivalente del legale rappresentante), il giudice deve spiegare specificamente perché quella persona rappresenti un rischio concreto di sottrazione o dispersione dei beni.
- In caso di motivazione carente sotto il profilo del periculum, la via corretta è l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo esame, come deterrente alla predisposizione di provvedimenti meramente formali.
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