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Sentenza

Sentenza n. 13100/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Viterbo, Sezione Lavoro n. 531/2024, pubblicata il 20 settembre 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 787/2024.

Giustizia amministrativa202602829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Viterbo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Viterbo, passata in giudicato, notificata all'amministrazione e divenuta eseguibile decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza civile aveva accertato il diritto del docente al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per i periodi di servizio a tempo determinato indicati. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia del Ministero, che si è costituito depositando una memoria di pura forma senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. L'inerzia del Ministero, unita all'assenza di chiarimenti sull'adempimento, è stata ritenuta sufficiente a fondare la pretesa di ottemperanza, anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore richiamati dalla Cassazione. Il giudice ha affermato che, in sede di ottemperanza, non sono più sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine ministeriale, previa richiesta del ricorrente. Non è stata applicata la penalità di mora, ritenuta allo stato non necessaria, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, considerata la persistente inerzia amministrativa e il rilevante numero di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine di 120 giorni per l'esecuzione delle pronunce aventi efficacia esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto tale termine risultava rispettato.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    La disposizione, richiamata unitamente all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, concorre a disciplinare il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto al ricorrente dal giudicato civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce contro la pubblica amministrazione, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato, dovendo l'amministrazione conformarsi integralmente al contenuto del titolo esecutivo.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'amministrazione debitrice che non fornisca chiarimenti o indicazioni sull'avvenuto adempimento non assolve l'onere di dimostrare l'esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di infruttuosa scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere negata quando non risultino allo stato i relativi presupposti, restando possibile una successiva applicazione in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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