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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03339/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto con strappo, furto aggravato e ricettazione è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto con strappo, furto aggravato e ricettazione. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa violazione di legge e il vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche: secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe motivato in modo insufficiente e contraddittorio. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la motivazione del giudice di merito era coerente e basata su una complessiva valutazione negativa dei fatti e della personalità dell'imputato; non è necessario che il giudice dia conto di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare puntualmente tutti quelli allegati dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare il diniego delle attenuanti generiche quando la doglianza si risolva in una mera diversa lettura del materiale fattuale o in una critica alla valutazione di merito, salvo il caso di manifesta illogicità della motivazione.
  • Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non deve prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; gli altri restano implicitamente superati.
  • Una motivazione che valorizzi la gravità dei fatti e i tratti negativi della personalità dell'imputato può sorreggere validamente il diniego delle attenuanti generiche, se non presenta evidenti illogicità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieFurtoRicettazioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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