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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6602/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip. Due motivi: 1) vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: si censura l'accertamento dei gravi indizi di concorso nella detenzione di ingente quantitativo di stupefacente; si contesta la mancanza di indicazione del contributo materiale o morale della ricorrente, il mancato confronto con le dichiarazioni rese in interrogatorio, l'irrilevanza degli elementi indiziari indicati dal Tribunale, l'inammissibile inversione dell'onere della prova e il presunto travisamento dei fatti rispetto alle manovre di guida e al contenuto della comunicazione di notizia di reato. 2) violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. e vizi di motivazione: si deduce che non sussisterebbero elementi per ritenere attuale il pericolo di reiterazione di reati analoghi (episodio isolato, assenza di precedenti, ruolo secondario, disponibilità familiare a fornire sostegno economico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché il Tribunale aveva fondatamente valorizzato un insieme di elementi indiziari (ritrovamento di droga e chiavi, droga in due abitazioni di entrambi i coniugi, manovre sospette e inversione di marcia) e non si è verificata alcuna inversione dell'onere della prova né travisamento dei fatti suscettibile di sindacato in Cassazione; il secondo perché la presunzione di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma terzo, c.p.p. è prevalente e, nel caso concreto, il Tribunale ha motivatamente ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione sulla base dei quantitativi, delle tipologie di droga, delle modalità operative, dei contatti con ambienti criminali e delle condizioni economiche. Conseguenze: confermata la custodia cautelare in carcere; ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Regole di motivazione oggetto di censura. La Corte afferma che la valutazione motivazionale del giudice di merito è immune da vizi manifesti quando valorizza un coerente quadro indiziario e che la Cassazione non può sindacare il merito dei fatti salvo travisamento non deducibile qui.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma che disciplina il pericolo di reiterazione. La Corte ritiene infondata la censura che negava la concretezza e attualità del pericolo, precisando che tale pericolo può essere desunto da modalità della condotta, rapporti e condizioni di vita dell'indagato.

  • art. 275 c.p.p.

    Per i reati previsti da questo comma sussiste una presunzione speciale di attualità delle esigenze cautelari che prevale sulla disciplina generale e che, salvo prova contraria, giustifica la custodia cautelare in carcere.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'onere delle spese per il ricorso dichiarato inammissibile: la ricorrente è tenuta alle spese del procedimento.

  • legge n. 46 del 2006

    Modifica richiamata in relazione all'art. 606 c.p.p.; la Corte ricorda il limite del sindacato di Cassazione sulle valutazioni di merito e sul travisamento dei fatti.

Massime di principio

  • In procedimenti per detenzione e traffico di stupefacenti, il giudice può fondare la gravità indiziaria sulla combinazione di elementi (quantitativi della droga, sua presenza in più luoghi, materiali d'accesso come chiavi, comportamenti sospetti al momento del controllo).
  • Una coerente ricostruzione indiziaria che manca di elementi contrari effettivi non costituisce inversione dell'onere della prova: una volta emergente un quadro accusatorio consistente, è compito della difesa allegare ed eventualmente provare elementi contrari.
  • La Corte di Cassazione ha limitata possibilità di riesame del merito: non può riformare la valutazione delle prove dei giudici di merito salvo che sussista un travisamento dei fatti chiaramente deducibile.
  • Per determinati reati (richiamati dall'art. 275, comma terzo), opera una presunzione di attualità delle esigenze cautelari che va superata con prove concrete a dispetto di argomentazioni difensive generiche.
  • Il pericolo di reiterazione può essere ricavato da una prognosi fondata su elementi concreti quali modalità operative, collegamenti con ambienti criminali e condizioni economiche, anche in assenza di precedenti penali.

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