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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15579/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna del Tribunale di Verona per la violazione dell'art. 186, comma 7, commessa a Verona il 30 giugno 2019, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda oltre pene accessorie. Con unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ritenuta di minima offensività. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, rilevando che la motivazione di merito aveva dato conto della gravità concreta del fatto, della condotta di sottrazione al controllo alcolimetrico, della guida a forte velocità e dei sintomi di ebbrezza, tali da escludere la particolare tenuità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché riproponeva una censura già affrontata e motivatamente respinta in appello. Ha inoltre ribadito che la valutazione di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede un apprezzamento complessivo delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo, valutazione rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva logicamente valorizzato la condotta dell'imputato, che aveva cercato di sottrarsi al controllo etilometrico soffiando in modo discontinuo nell'apparecchio, mentre era alla guida dell'auto della madre a forte velocità e presentava chiari sintomi di ebbrezza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo della condanna per la condotta di guida in stato di ebbrezza o comunque collegata al rifiuto/sottrazione al controllo alcolimetrico; la sentenza non ne esplicita ulteriormente il contenuto.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; dopo la riforma del 2022 rileva anche la condotta successiva al reato.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro di riferimento per la valutazione della tenuità del fatto e della gravità concreta della condotta.

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    La riforma è richiamata per evidenziare che, ai fini dell'art. 131-bis c.p., deve essere considerata anche la condotta successiva al reato.

  • art. 186 c. 7

    Titolo del reato contestato e confermato nei giudizi di merito.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va esclusa quando la condotta, valutata in concreto, esprima una gravità non lieve e un apprezzabile pericolo per il bene giuridico tutelato.
  • Il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo indice previsto dalla legge, purché indichi quelli ritenuti decisivi e dia una motivazione non apparente né meramente stereotipata.
  • La valutazione di particolare tenuità appartiene al merito e in cassazione è sindacabile solo nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • È legittimo negare l'art. 131-bis c.p. quando la condotta dell'imputato mostri un deliberato tentativo di eludere il controllo e si accompagni a elementi fattuali sintomatici di elevata pericolosità, come la guida a forte velocità e i segni evidenti di ebbrezza.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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