Cassazione Civile, Ordinanza n. 20463/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Dopo il decesso del padre/maritO della famiglia, una delle figlie ha convenuto la madre e la sorella per ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia di alcuni atti di disposizione compiuti dal de cuius, o da soggetti che avrebbero operato per suo conto, nonché la ricostruzione dell’asse ereditario. In primo grado il giudice aveva disposto una consulenza tecnica contabile sui conti correnti, sui titoli e sugli immobili in comproprietà, accertando la presenza di somme sottratte dai conti e disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria e ordinaria, oltre al rendiconto/frutti relativi agli immobili goduti dalle convenute. In appello le convenute hanno contestato la legittimità delle operazioni bancarie, l’asserita genericità della domanda attrice e il carattere esplorativo della CTU; la controparte ha eccepito, a sua volta, inammissibilità dell’appello e novità delle domande. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 345 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; (2) violazione dell’art. 345 c.p.c. per asserita proposizione di domande nuove in appello; (3) violazione delle norme su prova e motivazione perché la CTU non sarebbe stata esplorativa ma necessaria per accertare i movimenti bancari già allegati; (4) violazione degli artt. 1102 c.c. e 116 c.p.c. per il mancato riconoscimento di un’indennità/rendiconto per l’uso esclusivo degli immobili da parte delle altre coeredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo l’appello sufficientemente specifico e privo di domande nuove, ma ha accolto il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che la CTU contabile, nel caso concreto, non aveva carattere esplorativo perché era stata richiesta su principi di prova già allegati dall’attrice e poteva acquisire la documentazione necessaria nei limiti dell’incarico; ha inoltre ritenuto censurabile la statuizione che escludeva ogni liquidazione in favore della ricorrente per l’uso degli immobili, poiché la domanda di rendiconto includeva anche la condanna al pagamento delle somme dovute e occorreva verificare se vi fosse stata esclusione del coerede dal godimento del bene o un vantaggio patrimoniale dell’occupante oltre i limiti dell’uso consentito.
Norme richiamate
L’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con parte volitiva e parte argomentativa, ma non è necessario un progetto alternativo di decisione.
Sono inammissibili le domande nuove in appello, ma non costituiscono domande nuove le mere contestazioni delle statuizioni di primo grado o la riproposizione di difese già svolte per paralizzare la pretesa avversaria.
Richiamato come parametro di censura sulla valutazione del materiale istruttorio e sulla CTU contabile.
Richiamato ai fini del vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato ai fini della motivazione della decisione.
L’uso esclusivo del bene comune, se contenuto nei limiti di legge, non comporta di per sé un obbligo indennitario verso gli altri comproprietari; l’indennità sorge solo se vi sia esclusione degli altri dal godimento e un vantaggio patrimoniale dell’utilizzatore.
artt. 263, comma 2, e 264, comma 3, c.p.c.
Il rendiconto è funzionale anche all’emissione di titoli di pagamento, quindi può comprendere la condanna alle somme risultanti dovute.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma processuale di legittimità per la deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- L’appello è specifico quando consente di individuare con chiarezza i capi della decisione impugnata e le ragioni della critica, senza che sia necessario predisporre un autonomo e completo progetto di sentenza alternativa.
- In appello non vi è domanda nuova quando la parte si limiti a contestare le statuizioni del primo giudice o a riproporre difese già dirette al rigetto della domanda avversaria; la novità richiede un ampliamento del thema decidendum mediante pretese ulteriori o diverse.
- La consulenza tecnica d’ufficio, specie se contabile, non è esplorativa se è disposta su fatti già allegati e su principi di prova già emersi, e il consulente può acquisire la documentazione necessaria nei limiti dell’incarico per rispondere ai quesiti del giudice.
- L’uso esclusivo di un bene comune o ereditario da parte di un coerede o comproprietario non genera automaticamente un obbligo di indennizzo: occorre verificare se gli altri partecipanti siano stati concretamente esclusi dal godimento e se l’utilizzatore abbia tratto un vantaggio patrimoniale ulteriore rispetto all’uso consentito.
- La domanda di rendiconto può includere la pretesa di pagamento delle somme risultanti dal rendiconto stesso, poiché la funzione del rendiconto è anche quella di consentire la liquidazione del dare risultante.
- rami
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