Sentenza n. 2652/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento - del provvedimento del 16.6.2025, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato emesso dalla medesima Prefettura nei confronti del ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato legittimamente in Italia sulla base del nulla osta del 5 maggio 2023 e del relativo visto, non è riuscito a contattare il datore di lavoro originario. Dopo avere richiesto, tramite la CGIL e successivamente tramite il proprio difensore, la convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione, è stato convocato insieme al datore originario, che però non si è presentato. Nel frattempo il ricorrente aveva trovato un diverso impiego, alle dipendenze di una società con sede a Venezia, con contratto part-time, a decorrere dal 3 giugno 2024. Tale circostanza è stata rappresentata anche in sede procedimentale, in risposta al preavviso di revoca. La Prefettura ha nondimeno adottato il provvedimento di revoca del nulla osta il 16 giugno 2025. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998 e della circolare n. 3836 del 2007, nonché difetto di istruttoria e di motivazione ed eccesso di potere, sostenendo che non potevano essergli imputate l’irreperibilità e le omissioni del datore di lavoro originario e che dovevano essere valorizzati il suo ingresso regolare, la buona fede, la permanenza in Italia e il positivo inserimento lavorativo con altro datore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto che, quando il cittadino straniero abbia agito in buona fede, la revoca intervenga dopo un significativo periodo dall’ingresso in Italia e nel frattempo egli sia stato assunto da un diverso datore di lavoro durante la validità del nulla osta, si determini una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela. In tale situazione l’amministrazione non può applicare automaticamente e meccanicisticamente la revoca, né imputare al lavoratore le omissioni o l’irreperibilità del datore originario. Deve invece procedere a un bilanciamento concreto degli interessi, considerando la regolarità dell’ingresso, la nuova occupazione e il positivo inserimento economico e sociale, anche valutando la possibilità di consentire la permanenza in Italia mediante il rilascio di un permesso di soggiorno collegato al rapporto di lavoro in essere. Poiché la Prefettura non ha effettuato tale valutazione, il provvedimento è stato annullato per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e per carenza dell’istruttoria e della motivazione sostanziale. Le spese di lite sono state compensate. È stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato al difensore del ricorrente il compenso di 1.200 euro, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
La disciplina del nulla osta al lavoro subordinato non consente una revoca automatica quando il lavoratore straniero sia entrato regolarmente, abbia agito in buona fede e abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro con un diverso datore; l’amministrazione deve valutare concretamente la situazione individuale e gli interessi coinvolti.
circolare n. 3836 del 2007
È richiamata dal ricorrente quale parametro dell’azione amministrativa in materia di nulla osta al lavoro subordinato; la sentenza accoglie il ricorso valorizzando soprattutto la necessità di una valutazione concreta e non automatica della posizione dello straniero.
Prevede la riduzione ordinaria del 50% del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato, applicata dal giudice nella liquidazione del compenso.
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
I criteri sono utilizzati per ritenere congrua la liquidazione del compenso professionale in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può essere applicata in modo automatico quando il cittadino straniero sia entrato regolarmente in Italia, abbia agito in buona fede e non sia responsabile dell’irreperibilità o delle omissioni del datore di lavoro originario.
- Quando, dopo l’ingresso regolare e durante l’efficacia del nulla osta, il lavoratore straniero abbia trovato un’occupazione con un diverso datore di lavoro, l’amministrazione deve considerare tale sopravvenienza prima di revocare il nulla osta.
- In presenza di un significativo lasso di tempo dall’ingresso e di un effettivo inserimento lavorativo e sociale, la decisione sulla revoca deve basarsi su un concreto bilanciamento degli interessi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- L’amministrazione deve valutare, anche alla luce del rapporto di lavoro sopravvenuto, la possibilità di consentire la permanenza dello straniero in Italia mediante il rilascio di un permesso di soggiorno riferito all’attività lavorativa effettivamente svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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