Cassazione Civile, Ordinanza n. 25536/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (enti creditori)
La controversia
Il ricorrente ricevette il 9 marzo 2015 una cartella di pagamento per oltre 46.000 euro, relativa a una multa irrogata con decreto penale di condanna. Il 10 marzo 2015 presentò all’Agenzia delle Entrate-Riscossione una dichiarazione eccependo la prescrizione o decadenza del credito; il 24 agosto 2018 l’ufficio recupero crediti del Tribunale di Varese comunicò che l’istanza non era accoglibile perché il credito non era prescritto. Il 15 ottobre 2019 gli fu notificata un’intimazione di pagamento per euro 46.005,88. Propose quindi opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., contro l’intimazione e la cartella, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la procedura di sospensione e discarico prevista dall’art. 1, commi 537-540, della legge n. 228/2012. Il Tribunale di Varese respinse l’opposizione con sentenza n. 683/2022 e la Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione con sentenza n. 135/2024, depositata il 16 gennaio 2024. Con un unico motivo, il ricorrente denunciò violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 23/2014 e dell’art. 1, commi 537-544, della legge n. 228/2012: sostenne che la legge n. 23/2014 riguardava la realizzazione e attuazione dei tributi, non la riscossione, e che la procedura della legge n. 228/2012, per la sua formulazione generale, comprendeva tutte le somme affidate al concessionario per la riscossione, incluse le spese di giustizia riscosse mediante cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione della Corte d’appello. Ha stabilito che la procedura prevista dall’art. 1, commi 537-540, della legge n. 228/2012, nella formulazione applicabile alla dichiarazione presentata nel 2015, riguarda i crediti di natura tributaria e non si estende ai crediti diversi, compresi quelli per spese di giustizia derivanti da un procedimento penale e, nel caso concreto, la multa irrogata con decreto penale di condanna. Il riferimento al decreto legislativo n. 159/2015 era stato impiegato dalla Corte d’appello solo come argomento a contrario e non comportava applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta. La Corte ha condannato il ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori di legge. Ha inoltre attestato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, commi 537-540, L. 228/2012
Il ricorso è, in conclusione, infondato, in quanto, come esattamente affermato dal giudice di merito, l’art. 1 commi 537 - 540 della legge n. 228/2012 non riguarda anche i crediti diversi da quelli tributari e, tra questi, quelli rivenienti da procedimenti penali (come, nel caso di specie, un credito originato da un decreto penale di condanna per l’importo di oltre quarantaseimila euro a titolo di multa), in alcun modo assimilabile alle partite creditorie per tributi di cui alla invocata normativa.
La procedura di sospensione e discarico delineata dalle disposizioni si applica ai crediti tributari e non ai crediti per spese di giustizia o multe derivanti da procedimenti penali, anche quando la loro riscossione avvenga mediante cartella.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente contesta la violazione e/o la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 3, comma 1, lett. a) della legge 11/03/2014, n. 23 e dell’art. 1, commi da 537 a 544, della legge n. 228 del 2012 da parte della sentenza della Corte d’appello.
La disposizione è richiamata quale parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione; la Corte esamina la censura di violazione o falsa applicazione di legge, ma la respinge perché la disciplina invocata non comprende i crediti non tributari.
art. 3, comma 1, lett. a), L. 23/2014
Il richiamo, effettuato dalla Corte territoriale al d.lgs. n. 159 del 2015 emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», è effettuato al fine di corroborare, con un ragionamento a contrario, o meglio a posteriori, sulla base della normativa sopravvenuta, o meglio, modificata rispetto a quella in vigore al momento della presentazione dell’istanza da parte del Giacometti, la conclusione alla quale i giudici di merito sono pervenuti, ma non è in alcun modo leggibile quale affermazione dell’applicabilità di una normativa sopravvenuta a una fattispecie concreta verificatasi prima della sua entrata in vigore.
Il richiamo alla legge delega e alla disciplina adottata in sua attuazione vale, nella decisione impugnata, come argomento interpretativo a posteriori e non come applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta.
Il Giacometti propose, dinanzi al Tribunale di Varese, un’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ. avverso l’intimazione di pagamento notificatagli dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e avverso la cartella di pagamento ritenendo che non fosse stata erroneamente applicata nei suoi confronti la procedura di cui all’art. 1, commi 537 - 540 della legge n. 228 del 24/12/2012.
La norma è indicata come fondamento processuale dell’opposizione all’esecuzione proposta contro l’intimazione e la cartella; la Cassazione non enuncia una distinta regola interpretativa sull’art. 615 c.p.c.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
La decisione di rigetto del ricorso comporta l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La procedura di sospensione della riscossione e di annullamento di diritto delle partite prevista dall’art. 1, commi 537-540, della legge n. 228/2012, nella formulazione applicabile prima delle modifiche del d.lgs. n. 159/2015, riguarda le entrate tributarie e non si estende ai crediti non tributari soltanto perché riscossi mediante cartella esattoriale.
- I crediti per spese di giustizia derivanti da procedimenti penali, compresa la multa irrogata con decreto penale di condanna, non sono assimilabili alle partite creditorie tributarie ai fini dell’applicazione della procedura di cui all’art. 1, commi 537-540, della legge n. 228/2012.
- Una disciplina sopravvenuta può essere richiamata come argomento interpretativo a posteriori senza che ciò comporti la sua applicazione retroattiva a una fattispecie verificatasi prima della sua entrata in vigore.
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