Sentenza n. 2016/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, n. 351/2024, che aveva riconosciuto a ciascuna docente il beneficio di 500 euro per l’anno scolastico 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, del 9 ottobre 2024, passata in giudicato il 10 aprile 2025, che aveva accertato il loro diritto a 500 euro ciascuna tramite la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024 e condannato il Ministero all’accredito delle somme, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito. Hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, nonché le spese di lite.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile: il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero il 9 ottobre 2024, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la sentenza risultava passata in giudicato. Ha accolto il ricorso perché dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo. Ha ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, escludendo dall’ottemperanza la condanna alle spese pronunciata dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e un ulteriore termine di 60 giorni. Ha condannato il Ministero a pagare le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, con esclusione della condanna alle spese di lite, ivi disposta, in quanto esulante dalla domanda di ottemperanza, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine assegnato, ma può escludere le statuizioni sulle spese del giudizio presupposto quando esse esulano dalla domanda di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione, deve risultare inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dalla legge e il giudicato risulti attestato.
- Se dagli atti non risulta eseguito il giudicato, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di conformarvisi entro il termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- La domanda di ottemperanza non comprende l’esecuzione della condanna alle spese pronunciata nel giudizio presupposto, quando tale statuizione esula dall’oggetto della domanda.
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