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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29792/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo un unico motivo: l'estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia impugnata. La difesa sosteneva che il fatto contestato al capo A) si fosse consumato in un momento tale da rendere maturata la prescrizione prima della decisione della Corte d'appello. La parte civile ha concluso per la condanna dell'imputato per il reato di esercizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché, sulla base della sentenza impugnata, la condotta contestata al capo A) era stata estesa fino al 19.9.2017; pertanto, alla data della sentenza di appello del 4.7.2024 il reato non era ancora estinto per prescrizione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre esclusa la liquidazione delle spese di difesa della parte civile per il grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.

    Norma richiamata quale reato oggetto del giudizio e delle conclusioni della parte civile; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a riferire la contestazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito, ma il ricorso è stato esaminato come motivo di legittimità diretto a far valere la prescrizione; la Corte lo dichiara inammissibile perché infondato in fatto alla luce della durata della condotta contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso fondato sulla prescrizione è inammissibile quando si risolva in una contestazione del dato fattuale già accertato nella sentenza impugnata, se da tale dato risulta che il termine prescrizionale non era ancora maturato alla data della decisione.
  • Ai fini della verifica della prescrizione occorre avere riguardo al periodo di commissione del fatto come ricostruito dal giudice di merito; se la condotta è stata ritenuta perdurante sino a una certa data, la decorrenza del termine va calcolata da quel momento.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La mancata liquidazione delle spese di difesa della parte civile nel giudizio di legittimità può essere disposta quando la Corte ritenga, in relazione al contributo offerto, di non procedere alla loro liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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