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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37142/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di furto aggravato di energia elettrica per mancanza della condizione di procedibilità (querela), ritenendo tardiva e non notificata la contestazione suppletiva, formulata dal pubblico ministero in udienza, dell'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio che renderebbe il reato procedibile d'ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso del Procuratore Generale fondato. Ha affermato che l'aggravante "valutativa" della destinazione a pubblico servizio può essere adeguatamente contestata anche tramite espressioni evocative che consentano all'imputato di comprendere l'accusa più grave; nel caso concreto l'imputazione che menzionava il furto di energia e il servizio elettrico nazionale è risultata sufficiente. Inoltre la Corte ha stabilito che al pubblico ministero è riconosciuto il potere di operare la contestazione suppletiva dell'aggravante nella prima udienza utile anche se è decorso il termine per la proposizione della querela dalla persona offesa (art. 85 d.lgs. n.150/2022), e che tale contestazione può ripristinare la procedibilità d'ufficio, per cui il Tribunale di Catania ha errato nel dichiarare l'improcedibilità. Conseguentemente la decisione impugnata è stata annullata e la causa rimessa alle ulteriori determinazioni nelle forme previste (rinvio).

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma della procedibilità)

    Ha modificato il regime di procedibilità per taluni reati (incluso il furto di energia elettrica), introducendo il termine per la proposizione della querela da parte della persona offesa (art. 85) e incidendo sul rapporto tra querela e procedibilità; la Corte ha ritenuto che, se decorso il termine per la querela, il pubblico ministero possa tuttavia esercitare la contestazione suppletiva in udienza per rendere il reato procedibile d'ufficio.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità; la Corte ha distinto il caso di improcedibilità per mancata querela dal caso della prescrizione (giurisprudenza Domingo) e ha ritenuto che la declaratoria non impedisce la contestazione suppletiva esercitabile dal pubblico ministero nella prima udienza utile.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Attribuisce al pubblico ministero il potere di contestare circostanze aggravanti non menzionate nel capo di imputazione; la Corte ha ritenuto che tale potere comprende la possibilità di contestazione suppletiva in dibattimento senza necessità di autorizzazione giudiziale preventiva.

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    Dispositivo relativo all'udienza predibattimentale e alla possibilità di modificare la contestazione: la Corte interpreta questa norma come coerente con il potere del pubblico ministero di adeguare il capo di imputazione alle evidenze del fascicolo anche tramite contestazione suppletiva.

  • art. 554-ter cod. proc. pen.

    Norma collegata alle conseguenze della modifica della contestazione; la Corte la menziona nel quadro sistematico che rende compatibile la contestazione suppletiva con le fasi processuali successive.

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    Aggravante che punisce il furto quando la cosa sottratta è destinata a pubblico servizio o pubblica utilità; la Corte ha considerato che tale aggravante, pur essendo di natura "valutativa", può essere contestata anche con espressioni evocative che ne rendano percepibile la portata aggravante.

  • art. 624 cod. pen., comma terzo

    Riferito dalla sentenza come disciplina delle fattispecie aggravate; la Corte lo richiama nel contesto della mutata procedibilità dei furti aggravati dopo il d.lgs. n.150/2022.

  • art. 516 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente come quadro normativo sul divieto di sindacare da parte del giudice l'ammissibilità della contestazione di fatti o aggravanti: la Corte condivide la prospettiva che il giudice non può impedire la modifica dell'imputazione operata dal pubblico ministero, riservandosi la verifica sulla fondatezza in sede di merito.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può modificare l'imputazione mediante contestazione suppletiva di una circostanza aggravante anche in udienza, senza preventiva autorizzazione del giudice; tale strumento può ripristinare la procedibilità d'ufficio anche se è decorso il termine per la querela da parte della persona offesa.
  • Le aggravanti "valutative" (es. destinazione della cosa a pubblico servizio) possono essere adeguatamente contestate non solo mediante la citazione formale dell'articolo, ma anche con espressioni evocative e circostanziate che permettano a un "agente medio" (e all'imputato) di comprendere la natura aggravante e di difendersi efficacemente.
  • Il giudice non deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità quando il pubblico ministero nella prima udienza utile formula una contestazione suppletiva idonea a rendere procedibile il reato; il corretto ordine procedurale è che la contestazione venga ammessa e consentire il contraddittorio e le esigenze difensive conseguenti.
  • Va operata una distinzione tra contestazione suppletiva che incide sulla procedibilità (querela vs. procedibilità d'ufficio) e situazioni concernenti la prescrizione: la pronuncia Domingo (Sez. U) limita gli effetti della contestazione suppletiva rispetto alla prescrizione, ma non impedisce l'efficacia della contestazione rispetto all'improcedibilità per mancata querela.
  • In pratica, per evitare difficoltà processuali, il pubblico ministero dovrebbe valutare tempestivamente in sede istruttoria e, se necessario, utilizzare la prima udienza utile per formulare contestazioni suppletive che siano chiare e puntuali; l'imputato, a sua volta, può chiedere il rinvio o tempi per difendersi se la nuova contestazione comporta un significativo mutamento del quadro accusatorio.

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