Cassazione Civile, Ordinanza n. 13976/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Tre soggetti avevano agito ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dello Stato al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata recezione della direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri di prevedere un indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti quando non sia possibile ottenere il risarcimento dal responsabile del reato. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato euro 100.000 per ciascuna ricorrente. La Presidenza del Consiglio aveva proposto appello, respinto dalla Corte d'appello di Roma. In Cassazione la Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso affidato a un unico motivo; le controparti hanno resistito con controricorso e memoria. Successivamente la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso a spese compensate, riconoscendo la tardività della notificazione del ricorso, tardività che la Corte reputa effettivamente sussistente.
La decisione
La Corte ha rilevato che la notifica del ricorso era tardiva e che tale profilo comportava l'inammissibilità del ricorso. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, compensando le spese processuali per la peculiarità della questione e l'assenza di specifici precedenti. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata per il procedimento sommario con cui era stata proposta la domanda risarcitoria in primo grado.
art. 267 TFUE
Richiamato come base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione della direttiva 2004/80/CE.
Direttiva 2004/80/CE
Indicata come fonte dell'obbligo per gli Stati membri di prevedere un sistema di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti.
art. 12, paragrafo 12, della direttiva 2004/80/CE
Secondo l'interpretazione resa dalla CGUE, impone a ogni Stato membro un sistema di indennizzo non solo per i reati con rilievo transfrontaliero, ma anche per quelli commessi sul proprio territorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione inammissibile del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La tardiva notificazione del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, anche quando il ricorrente depositi successivamente un'istanza di rinuncia non accettata dalla controparte.
- Quando la questione trattata presenta peculiarità e manca di specifici precedenti, la Corte può compensare integralmente le spese processuali.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, con obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13920/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13921/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13922/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13923/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13925/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13926/2023 del 22/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →