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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 67/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che confermò l'ordinanza del GIP; il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché la condotta del ricorrente sarebbe stata neutra/solidaristica e non avente efficacia agevolativa rispetto al conato estorsivo (capo A) e che mancava l'apporto efficiente alla condotta altrui; contestava inoltre la punibilità per le false dichiarazioni rese al PM (capo F) per non aver tenuto conto delle condizioni emotive e della necessità di autoconservazione del dichiarante; infine censurava la mancanza di adeguata motivazione sulla concretezza e attualità dei pericoli di libertà (pericula libertatis) e la mancata considerazione della vita ante-reato

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati perché miravano a un diverso apprezzamento di circostanze di fatto e non contestavano efficacemente la motivazione puntuale del giudice del riesame. La Corte ha ritenuto sussistenti i gravi indizi tanto per il concorso in tentata estorsione aggravata (anche dal "metodo" e finalità di agevolazione mafiosa) quanto per la condotta fuorviante e agevolatrice contestata al capo F; ha confermato la valutazione della attendibilità delle persone offese e del valore probatorio delle intercettazioni, ha ritenuto integrata l'aggravante del metodo mafioso anche in assenza di prova di un concreto vincolo associativo, e ha ritenuto fondate le esigenze cautelari e la sussistenza dei pericula libertatis. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Gli articoli sono richiamati come fondamento delle censure di cassazione; la Corte osserva che i motivi non evidenziano un vizio di diritto ma si limitano a chiedere un diverso apprezzamento di fatto, non sufficiente a fondare la cassazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento formale al modo sintetico con cui devono essere dedotti i motivi in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi conformi ma infondati sul merito

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di giudizio per la valutazione cautelare della gravità indiziaria; la Corte conferma che sono presenti tutti gli elementi richiesti dalla normativa per le misure cautelari

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Si richiama la presunzione relativa di esigenze cautelari in determinate ipotesi; la Corte ritiene che la difesa non abbia efficacemente sfatato tale presunzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 3-bis cod. pen. (disciplina dell'aggravante "metodo mafioso")

    La Corte interpreta l'aggravante come di natura oggettiva: non è necessario provare l'effettiva esistenza di un'organizzazione mafiosa, ma che la condotta evochi e sia idonea a creare nella vittima una condizione di assoggettamento tipica del "metodo" mafioso

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non sostituisce il proprio apprezzamento dei fatti a quello del giudice del merito se la motivazione del giudice è coerente e non contraddittoria; l'attacco in cassazione deve evidenziare profili di diritto o insanabili vizi motivazionali
  • L'aggravante del "metodo mafioso" ha carattere oggettivo: è sufficiente che la condotta sia concretamente idonea a evocare una condizione di soggezione tipica del fenomeno mafioso, senza bisogno della prova di un effettivo vincolo associativo
  • Dichiarazioni delle persone offese corredate da elementi intercettivi possono costituire grave quadro indiziario; la difesa deve proporre elementi concreti e specifici per disinnescare la credibilità di tali fonti
  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'ordinamento non è facilmente vinta con argomentazioni generiche; occorrono elementi probatori o fatti nuovi che ne dimostrino l'assenza
  • Nelle contestazioni di punibilità per dichiarazioni false rese al PM conta la valutazione concreta delle condizioni emotive e delle pressioni subite, ma tali elementi devono essere specificamente allegati e provati per incidere sulla valutazione della responsabilità
  • Per ottenere l'annullamento di un provvedimento cautelare il ricorrente deve dimostrare l'assenza di gravi indizi o l'insussistenza dei presupposti delle esigenze cautelari, non limitarsi a prospettare interpretazioni alternative dei fatti

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