Cassazione Civile, Ordinanza n. 22247/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del giudice di pace che aveva convalidato il trattenimento disposto dal questore presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri. Nel ricorso ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 e la mancanza di motivazione, sostenendo che il provvedimento sarebbe privo di adeguata motivazione e che non sarebbero stati considerati gli elementi difensivi dedotti, chiedendo però la cassazione di una asserita ordinanza di convalida del decreto di espulsione emesso dal questore. La censura, quindi, risultava riferita all'espulsione e non al trattenimento oggetto del decreto impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile perché il ricorrente ha confuso due provvedimenti diversi: il trattenimento convalidato dal giudice di pace e l'espulsione del questore. La doglianza era diretta contro una inesistente "ordinanza di convalida del decreto di espulsione" e, comunque, prospettava questioni di puro merito. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione all'espulsione, ma la Corte rileva che la censura è mal indirizzata rispetto al provvedimento effettivamente impugnato.
Il giudice di pace aveva escluso la presenza di elementi ostativi al trattenimento riconducibili alle circostanze previste da questa disposizione.
Il giudice di pace aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il trattenimento, per mancanza di un idoneo vettore e necessità di acquisire un documento valido per l'espatrio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È la disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere coerente con il provvedimento effettivamente impugnato: la confusione tra atti diversi determina inammissibilità manifesta.
- È inammissibile il ricorso che, pur formalmente rivolto contro un decreto di convalida del trattenimento, sviluppi motivi riferiti invece all'espulsione e a un provvedimento diverso e inesistente.
- Le doglianze che sollecitano una nuova valutazione del merito, senza confrontarsi correttamente con l'oggetto del provvedimento impugnato, non sono scrutinabili in cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22219/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22221/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22223/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22231/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22233/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22235/2023 del 25/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →