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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17016/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, dichiarando l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado (rito abbreviato) che aveva condannato Stregapede per plurime violazioni dell'art. 615 ter c.p., aggravate ai sensi del comma 2 nn. 1 e 3. Il ricorso articolava tre motivi principali: 1) nullità per inosservanza di norme processuali e illegittimo rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato (certificati medici prodotti, presunta impossibilità alla deambulazione); 2) vizio di valutazione nella comparazione tra aggravanti e circostanze attenuanti generiche, con mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti; 3) omissione nella specificazione e nella quantificazione dei singoli aumenti per i reati-satellite in presenza di continuazione e presunta violazione dell'art. 134 c.p. nella determinazione delle frazioni di giorno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: 1) sul rinvio per legittimo impedimento la Corte territoriale aveva fornito motivazione logica e non viziata, rilevando l'assenza di prova dell"assolutezza" dell'impedimento (certificazioni incomplete, manca indicazione della durata/necessità spiegata, produzione di copie fotostatiche e non degli originali); pertanto il sindacato di cassazione è escluso; 2) il motivo sulle circostanze comparate è stato ritenuto inammissibile per non essere stato dedotto in appello (vincolo di autosufficienza dei motivi di appello) e, comunque, manifestamente infondato essendo valutazione discrezionale del merito sorretta da adeguata motivazione; 3) il motivo relativo alla quantificazione degli aumenti per la continuazione è inammissibile per difetto di tempestiva deduzione in appello e, in ogni caso, privo di fondamento; la Corte chiarisce inoltre l"interpretazione dell'art. 134 c.p. (nelle condanne a pene detentive temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno). Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 615 ter cod. pen.

    Norma incriminatrice dei fatti contestati all'imputato; la sentenza di merito ha ritenuto la responsabilità per plurime fattispecie ai sensi di questa norma con aggravanti del comma 2 nn. 1 e 3

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali alla enunciazione dei motivi di ricorso, richiamati per la formulazione sintetica dei motivi in Cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 lett. b) ed e) e comma 3)

    Articolo che disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione: lett. b) concerne i vizi in motivazione, lett. e) la violazione di legge; il comma 3 impone che taluni motivi non dedotti in appello siano inammissibili in Cassazione. La Corte ha richiamato tale norma per escludere l'esame di questioni non sollevate in sede di appello e per valutare la genericità/debito di specificazione dei motivi

  • art. 134 cod. pen.

    nelle condanne a pene detentive temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno

    La Corte interpreta il secondo comma nel senso che le frazioni di giorno si eliminano (favor rei), non si arrotondano per eccesso; questo principio si applica anche al frazionamento degli aumenti per la continuazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibilità di comminare somme alla Cassa delle ammende se vi sono profili di colpa nella formulazione del ricorso

Massime di principio

  • Le richieste di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato richiedono prove documentali convincenti dell"assolutezza" dell'impedimento: certificazioni chiare che indichino durata e ragioni, preferibilmente originali o copie autenticate; la valutazione del giudice di merito sull"idoneità della prova è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta
  • Le questioni di diritto o di merito non sollevate in appello sono in linea di principio inammissibili in Cassazione (art. 606 c.p.p. comma 3); chi impugna in Cassazione deve quindi curare la completezza dei motivi già in sede di appello
  • La comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale del giudice di merito: la Corte di legittimità interviene solo se emerge incapacità logico-giuridica del ragionamento o arbitrarietà manifesta
  • Nella quantificazione degli aumenti per continuazione occorre specificare nei motivi di gravame la richiesta di diversa quantificazione: le obiezioni formulate per la prima volta in Cassazione sono normalmente inammissibili; inoltre, nel calcolo delle pene temporanee le frazioni di giorno si eliminano in favore del reo (art. 134 c.p.)
  • Un ricorso formulato in modo generico o che si limiti a riproporre argomentazioni già valutate dal merito senza puntare sulle ragioni della "ratio decidendi" della sentenza impugnata è vulnerabile e può essere dichiarato manifestamente infondato
  • La condanna alle spese e l"eventuale sanzione alla Cassa delle ammende possono essere applicate quando l"inammissibilità del ricorso derivi anche da profili di colpa nella sua formulazione (art. 616 c.p.p.)

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