Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23373/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati avevano definito il procedimento davanti al G.U.P. del Tribunale di Milano con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., con pena di anni tre, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 1.333,00 di multa ciascuno. Il difensore comune ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., sostanzialmente contestando la congruità della pena applicata e la sua adeguatezza rispetto ai criteri di commisurazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che, dopo la riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura sulla mancata verifica di congruità della pena non rientra in tali casi, poiché la richiesta di pena concordata implica rinuncia alle questioni sulla colpevolezza e, salvo il caso di pena illegale non ricorrente nel caso concreto, esclude la possibilità di dolersi dell'entità della pena pattuita. Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili senza formalità, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    regola il patteggiamento e la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la pena è frutto di accordo tra imputato e pubblico ministero.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai soli profili tassativamente indicati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    norma invocata per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione, ma non consente, nel caso di patteggiamento, di superare i limiti speciali di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 133 c.p.

    richiamato per contestare la commisurazione della pena; la Corte ne esclude la deducibilità come motivo di ricorso contro il patteggiamento, salvo l'illegalità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità, in procedura semplificata e non partecipata, quando mancano le condizioni legittimanti il ricorso.

  • artt. 610, comma 1, e 611 c.p.p.

    richiamati per il diverso rito camerale partecipato dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altro motivo è inammissibile.
  • La censura sulla mera congruità o adeguatezza della pena concordata non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento, salvo che si prospetti l'illegalità della pena.
  • La richiesta di patteggiamento implica una scelta negoziale dell'imputato che comporta rinuncia alle questioni sulla colpevolezza e preclude contestazioni sull'entità della pena concordata.
  • Quando il ricorso è privo dei presupposti legittimanti previsti dalla disciplina speciale del patteggiamento, la Corte può dichiararne l'inammissibilità con procedura semplificata non partecipata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.