Ordinanza n. 37/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00622/2025, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Lamezia Terme n. 12 del 18 aprile 2025 per la rimozione ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti di diversa natura e ripristino ambientale nella corte del fabbricato sito in via S. D'Ippolito, ai sensi dell'art. 192, co. 3, del d.lgs. n.152/2006, e di tutti gli atti conseguenziali e connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo non allegato il requisito del pregiudizio grave e irreparabile necessario per la concessione della tutela cautelare. È stata quindi confermata, nella fase cautelare, la reiezione della domanda di sospensione già pronunciata dal TAR Calabria. Le spese della fase cautelare d’appello sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione e avvio a recupero o smaltimento di rifiuti di diversa natura e di ripristino ambientale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ente appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Calabria che aveva respinto la domanda di sospensione dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lamezia Terme, adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, per la rimozione e l’avvio a recupero o smaltimento di rifiuti presenti nella corte di un fabbricato e per il ripristino ambientale. Nel giudizio cautelare d’appello l’appellante non ha tuttavia allegato specifiche ragioni di pregiudizio grave e irreparabile derivanti dall’esecuzione dell’ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
rimozione ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti e ripristino ambientale
La disposizione è indicata quale base normativa dell’ordinanza sindacale impugnata, ma l’ordinanza del Consiglio di Stato decide esclusivamente sulla domanda cautelare in ragione della mancata allegazione del pregiudizio grave e irreparabile.
È richiamato quale disposizione applicabile all’appello cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, la mancata allegazione di uno specifico pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato è sufficiente a giustificare il rigetto dell’appello cautelare.
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza dell’allegazione del periculum in mora, anche quando sia contestata un’ordinanza amministrativa avente ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di rifiuti e il ripristino ambientale.
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