Cassazione Penale, Sentenza n. 07554/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (reato: artt. 110 e 628 c.p.) con quattro motivi: 1) carenza della motivazione rispetto alle presunte contraddizioni nelle dichiarazioni delle due persone offese; 2) illogicità della motivazione e travisamento della prova, sostenendo che in appello siano state invertite e fraintese le dichiarazioni delle vittime (in particolare l'uso della locuzione "quest'ultima"); 3) violazione dell'art. 628, terzo comma, c.p., e illogicità circa il riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma, ritenuta su mere congetture; 4) carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i mezzi di impugnazione erano vietati (rievaluativi), generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse svolto un esame sereno e non superficiale delle dichiarazioni delle persone offese, giustificando le marginali incongruenze con lo stato d'agitazione post-aggressione e sulla base di riscontri probatori. Non ha ravvisato travisamento della prova: l'equivoco indicato era limitato all'attribuzione della locuzione "quest'ultima". L'uso dell'arma è stato ritenuto provato da dichiarazioni concordanti delle donne, integrate da considerazioni logiche aggiuntive. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla gravità del fatto, dalle modalità violente e dal comportamento mendace del ricorrente. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla partecipazione al reato (concorso di persone) come titolo di imputazione congiunto a quello principale; la sentenza lo menziona come norma relativa al capo di imputazione
art. 628 c.p., comma terzo
Norma sul delitto di rapina: il terzo comma riguarda le aggravanti (qui l'uso dell'arma). La Corte ha ritenuto che l'aggravante fosse adeguatamente provata da dichiarazioni concordanti e riscontri logici, non da mere congetture
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione che consente la trattazione scritta; la causa è stata trattata secondo questa norma
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria per ricorsi infondati; applicata per liquidare la somma a favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis)
Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008
Principio che la valutazione della credibilità delle vittime e la giustificazione delle incongruenze è in larga parte rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis)
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021
Principio secondo cui il giudice non è tenuto a discutere dettagliaatamente ogni deduzione difensiva; è sufficiente che spieghi logicamente le ragioni del proprio convincimento e consideri i fatti decisivi
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla legittimità della sanzione pecuniaria per ricorso infondato; fornisce criteri di valutazione della colpa nell'impugnazione
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando i motivi sono rivolti alla semplice rivalutazione dei fatti o sono generici: la ricognizione della prova in sede di legittimità è molto limitata.
- La valutazione della credibilità delle vittime e la giustificazione di incongruenze marginali sono prerogativa del giudice di merito; se motivata logicamente, tale valutazione è difficilmente rimediabile in Cassazione.
- Per contestare un'aggravante (es. uso di un'arma) è necessario dimostrare che manca qualsiasi riscontro probatorio o che vi sia un palese errore di diritto; non basta ipotizzare che la motivazione sia congetturale.
- Il giudice non deve esaminare punto per punto tutte le argomentazioni difensive: è sufficiente che emerga, anche globalmente, che siano stati considerati i fatti decisivi e che la decisione sia logicamente motivata.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; quindi valutare con attenzione la fondatezza e la natura (giuridica vs. fattuale) dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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