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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1595/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune impugnava l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli in favore di De Vizia e Picardi: gli imputati erano accusati di omissione/rifiuto di atti d'ufficio per non aver ottemperato all'ordinanza commissariale n. 96 del 17.10.2003 che disponeva la messa in sicurezza, la chiusura e la gestione "post mortem" della discarica "Difesa Grande" entro 120 giorni. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione sostenendo che i successivi provvedimenti non avrebbero impedito l'esecuzione dell'ordinanza (mentre la Corte d'appello aveva ritenuto esistessero impedimenti oggettivi) e deduceva altresì violazione di legge perché la Corte avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione anziché assolvere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui, per il periodo considerato (2003-2008), gli imputati non avevano concreta possibilità di eseguire l'ordinanza per ragioni oggettive (sequestri, requisizioni, autorizzazioni al conferimento) e che non risultano atti di sollecitazione che dimostrino un rifiuto volontario. La Cassazione ha richiamato i principi applicabili all'art. 328 c.p. (reato istantaneo che richiede una manifestazione di volontà negativa) e ha concluso che la mera inerzia, in assenza di elementi che le conferiscano valore di rifiuto, non è penalmente rilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 328 cod. pen.

    il pubblico agente ufficiale rifiuti un atto del suo ufficio, da compiersi senza ritardo per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità

    La Corte ha interpretato la norma come reato istantaneo che richiede una manifestazione di volontà negativa: la semplice inerzia non integra il rifiuto se non sussistono fatti oggettivi che dimostrino una volontà di rifiuto nonostante l'urgenza.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso per contestare l'assoluzione (la Corte d'appello aveva disposto l'assoluzione anche citando tale norma), ma la Cassazione non ha ritenuto di dover annullare la decisione: il rilievo principale è stato sull'impossibilità oggettiva di eseguire l'ordinanza e sulla mancanza di elementi di rifiuto.

  • art. 16 legge 26 aprile 1990, n. 86 (richiamata dalla giurisprudenza)

    Citata nella giurisprudenza richiamata come riferimento alla formulazione normativa del reato di rifiuto di atti d'ufficio; conferma la consolidata interpretazione giurisprudenziale sul carattere istantaneo del reato e sulla necessità della manifestazione di rifiuto.

Massime di principio

  • Il reato di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) è reato istantaneo: si consuma nel momento in cui si manifesta il rifiuto o l'omissione, non per la mera persistenza dell'inadempimento.
  • Per integrare il rifiuto penalmente rilevante non basta la semplice inerzia: è necessaria una manifestazione di volontà negativa, esplicita o implicita, o circostanze oggettive che rendano l'omissione inequivocabilmente espressione di rifiuto, soprattutto se l'atto era urgente per motivi di salute, igiene o sicurezza.
  • Eventi oggettivi che rendono materialmente impossibile l'esecuzione (sequestri, requisizioni, autorizzazioni di conferimento, provvedimenti sopravvenuti) possono escludere la responsabilità penale se dimostrano l'assenza di concreta possibilità di adempiere.
  • La mancata deduzione di elementi specifici di rifiuto o la mancanza di atti di sollecito da parte dell'ente obbligato indeboliscono la qualificazione penale della condotta omissiva e rafforzano la posizione difensiva basata sull'impedimento oggettivo.
  • In casi simili è essenziale documentare cronologicamente i provvedimenti successivi all'ordinanza (sequestri, requisizioni, dissequestri, autorizzazioni) e dimostrare se e quando si sia concretamente aperta la possibilità di eseguire l'atto richiesto.

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