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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15223/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale, della domanda di un professionista volta ad ottenere il pagamento del compenso per attività di assistenza e consulenza. Il giudice di merito ha ritenuto non provata la conclusione del rapporto di incarico con il convenuto, osservando che la prova testimoniale aveva indicato un conferimento dell'incarico da parte di un soggetto diverso e che non era stata dimostrata la spendita di quel soggetto come incaricato dal convenuto. In Cassazione il professionista ha proposto un unico motivo, deducendo il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze istruttorie acquisite in appello di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente costruita come vizio motivazionale, in realtà mirasse a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove testimoniali, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che non ricorreva alcuna delle anomalie motivazionali rilevanti dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., né un vero travisamento della prova nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale non consente una revisione del merito: non è ammissibile una censura che si limiti a prospettare una lettura alternativa delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la motivazione è censurabile solo nei casi di anomalia estrema, quali mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
  • Il giudice di merito, quando fonda la decisione su alcune fonti di prova, non è tenuto a confutare espressamente ogni deduzione difensiva o ogni singolo elemento istruttorio, potendosi ritenere implicitamente disattese le circostanze incompatibili con la decisione adottata.
  • La contestazione della valutazione delle prove è inammissibile in cassazione se non evidenzia un vero vizio di legittimità, ma mira soltanto a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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