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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25197/2019 del 08/10/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

L’assicurato aveva chiesto l’assegno ordinario di invalidità con domanda amministrativa dell’11 settembre 2009. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto dalla domanda; in sede di rinvio, la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 27 aprile 2017, lo aveva invece riconosciuto soltanto dal 17 dicembre 2015. La Corte territoriale aveva ritenuto che alla data della domanda mancasse il requisito sanitario, poiché il consulente tecnico aveva valutato anche il 39% di invalidità derivante da infortuni già indennizzati dall’IPSEMA, e aveva poi sottratto tale percentuale dal complessivo 67%. L’assicurato ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. e dell’art. 1, comma 43, della L. n. 335/1995, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare se le patologie alla base delle due prestazioni fossero completamente sovrapponibili, anziché limitarsi alla sottrazione aritmetica delle percentuali; con il secondo ha dedotto che l’incumulabilità non elimina il diritto all’assegno, ma impedisce il cumulo soltanto fino a concorrenza della rendita; con il terzo ha denunciato l’omesso esame del quadro morboso risultante dagli atti e dalla consulenza tecnica, che avrebbe documentato una coincidenza soltanto parziale tra le patologie. L’INPS ha resistito con controricorso.

La decisione

La Cassazione ha accolto congiuntamente i tre motivi, ritenendoli fondati. Ha ribadito che il divieto di cumulo previsto dall’art. 1, comma 43, della L. n. 335/1995 presuppone che la prestazione INPS e la rendita INAIL siano fondate sul medesimo evento invalidante, ossia su un quadro morboso completamente sovrapponibile; se le invalidità indennizzate dall’INAIL coincidono solo in parte con quelle considerate ai fini della prestazione INPS, il divieto non opera. La Corte d’appello non aveva svolto l’accertamento richiesto, avendo effettuato soltanto una sottrazione tra percentuali di invalidità. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 43, L. 8 agosto 1995, n. 335

    In sostanza, qualora l’evento invalidante sotteso alla concessione delle prestazioni a carico dell’INAIL e dell’INPS sia il medesimo i lavoratori possono cumulare solo la quota di pensione eccedente la rendita INAIL.

    Il divieto di cumulo riguarda prestazioni INPS e rendita INAIL riferite al medesimo evento invalidante; in tal caso è cumulabile soltanto la quota della prestazione INPS eccedente la rendita.

  • artt. 383 e 384 c.p.c.

    A tale indagine si è sottratta la sentenza impugnata giacchè la Corte territoriale – piuttosto che verificare la completa sovrapponibilità ovvero la diversità tra le patologie a base delle due prestazioni – ha compiuto una mera operazione matematica di sottrazione dalla complessiva invalidità accertata dal ctu della percentuale di invalidità derivata dagli infortuni;

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve compiere l’accertamento di fatto indicato dalla pronuncia rescindente e applicare il principio di diritto enunciato; non può sostituirlo con un calcolo aritmetico che non accerti la sovrapponibilità delle patologie.

Massime di principio

  • Il divieto di cumulo tra assegno ordinario di invalidità a carico dell’INPS e rendita vitalizia INAIL opera soltanto quando entrambe le prestazioni siano fondate sul medesimo evento invalidante, con completa sovrapponibilità del quadro morboso.
  • Quando le patologie indennizzate dall’INAIL coincidono solo parzialmente con quelle che fondano la valutazione dell’invalidità ai fini della prestazione INPS, il divieto di cumulo non opera: non basta che l’evento lavorativo abbia contribuito al più ampio quadro invalidante.
  • Per applicare il divieto di cumulo occorre accertare in concreto l’identità o la diversità delle patologie poste a base delle due prestazioni; non è sufficiente sottrarre la percentuale di invalidità riconosciuta dall’INAIL dalla percentuale complessiva accertata ai fini INPS.

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