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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22634/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Una proprietaria di un immobile aveva convenuto in giudizio il detentore del bene chiedendone il rilascio, assumendo che la detenzione fosse fondata su comodato. Il Tribunale aveva accolto la domanda; il convenuto aveva proposto appello. Nel corso del giudizio di secondo grado era intervenuto il decesso dell'appellata originaria e il processo era stato riassunto da un soggetto che si qualificava erede testamentario, ma che la Corte d'appello ha ritenuto essere in realtà solo legatario, quindi privo di legittimazione a riassumere. La Corte d'appello aveva perciò dichiarato il difetto di legittimazione del riassumente e, quanto alle spese della fase successiva alla riassunzione, aveva disposto la compensazione. Il ricorrente per cassazione ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese fosse illegittima perché contrastante con il principio di soccombenza e non rientrante più, dopo la riforma del 2014, nei casi consentiti di compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata dovesse essere letta nel senso sostanziale della estinzione del giudizio di appello, nonostante il dispositivo richiamasse il difetto di legittimazione del riassumente. Ha quindi applicato l'art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo cui nel processo estinto le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, osservando che tale effetto è sostanzialmente equivalente alla compensazione delle spese. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 91 c.p.c., rilevando che la parte realmente soccombente era il ricorrente, rimasto inerte dopo l'interruzione e causa del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a lui sfavorevole. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nessuna statuizione sulle spese di cassazione per mancata difesa dell'intimato; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato per affermare che il processo deve proseguire dal successore universale o nei suoi confronti, e non da un mero legatario

  • art. 111, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare che, in caso di trasferimento a titolo particolare a causa di morte, il processo prosegue dal successore universale o nei suoi confronti

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte esclude la sua violazione perché la soccombenza sostanziale era del ricorrente

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte osserva che la censura sulla compensazione non coglie nel segno, poiché il reale esito del giudizio era l'estinzione

  • art. 310, ultimo comma, c.p.c.

    nel giudizio estinto le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; la Corte reputa questo effetto sostanzialmente equivalente alla compensazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone l'obbligo per il ricorrente, in caso di rigetto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel caso di interruzione del giudizio per morte di una parte, la riassunzione deve essere effettuata dal soggetto legittimato secondo le regole sulla successione processuale; un mero legatario non può riassumere il processo al posto del successore universale.
  • Se la parte interessata alla prosecuzione del giudizio omette di riassumerlo tempestivamente dopo l'interruzione, il processo può estinguersi con effetti sostanziali preclusivi rispetto alla prosecuzione dell'impugnazione.
  • Nel giudizio estinto, la disciplina delle spese di lite opera secondo l'art. 310, ultimo comma, c.p.c., con effetto sostanzialmente equivalente alla compensazione, poiché ciascuna parte sopporta le spese anticipate.
  • Ai fini della soccombenza, rileva la posizione sostanziale della parte che, con la propria inerzia processuale, determina il passaggio in giudicato della decisione sfavorevole; non assume rilievo la partecipazione di un soggetto privo di legittimazione alla riassunzione.
  • La censura sulla regolazione delle spese non può essere accolta quando la decisione impugnata, letta nella sua sostanza, non esprime una compensazione illegittima ma una definizione in rito del processo con effetti equivalenti sulla ripartizione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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