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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20659/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha applicato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; il ricorrente deduceva carenza di motivazione in relazione alla possibilità di pronunciare proscioglimento ex art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità) sostenendo che tale causa dovesse rientrare nell'alveo dell'art. 129 c.p.p. come motivo di immediato proscioglimento, con conseguente incidenza sull'accoglimento della richiesta di applicazione della pena concordata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non rientra tra le ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., la cui insussistenza è condizione per accogliere la domanda di applicazione della pena concordata. Inoltre è stato richiamato il principio secondo cui l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. non consente più l'impugnabilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; perciò il ricorso era proposto per ragioni non più consentite dalla legge. L'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata (ordinanza ex art. 610, comma 5-bis c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento). La Corte ha considerato che il controllo sulla compatibilità della richiesta con le cause di immediato proscioglimento è ancorato alle previsioni dell'art. 129 c.p.p.

  • art. 131-bis c.p.

    Disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che tale causa di non punibilità non rientra tra le ipotesi che determinano l'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Elenca le cause di proscioglimento pronunciabili d'ufficio o su istanza e rilevabili ai fini dell'accoglimento dell'istanza di applicazione della pena concordata. La Corte ha interpretato la norma nel senso che le cause previste sono tassative rispetto alle impugnazioni dolute in questo caso.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Norma modificata che, secondo la Corte, non prevede più l'impugnabilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., escludendo quindi taluni mezzi di impugnazione avverso provvedimenti collegati all'applicazione della pena concordata.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata; la Corte ha applicato questa modalità procedurale per dichiarare l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende in presenza di responsabilità del ricorrente nell'esperire un gravame infondato o inammissibile. La Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000) valutando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

  • Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018 (Di Corato, Rv. 272265)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui le cause di immediato proscioglimento rilevanti ai fini dell'art. 444/448 c.p.p. sono circoscritte e non includono automaticamente l'art. 131-bis c.p.

  • Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016 (Chimenti, Rv. 267926)

    Ulteriore giurisprudenza di riferimento che conferma il medesimo orientamento circa i limiti delle cause di proscioglimento rilevabili nel contesto dell'applicazione della pena concordata.

  • Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 (Rv. 272014)

    Citata in relazione all'applicazione della procedura camerale di trattazione e alla declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito.

  • Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018 (Rv. 272389)

    Richiamata con riferimento ai principi procedurali applicabili nelle dichiarazioni di inammissibilità in sede di trattazione camerale.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza costituzionale richiamata circa i criteri per l'applicazione di sanzioni pecuniarie/processuali a carico del ricorrente in caso di condotte ritenute colpevoli nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) non va automaticamente considerata una delle cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; prima di impugnare un provvedimento di applicazione della pena è necessario verificare se la causa invocata sia espressamente riconosciuta come motivo di proscioglimento immediato.
  • Le impugnazioni avverso provvedimenti connessi all'applicazione della pena concordata possono essere dichiarate inammissibili se la legge ha escluso specifici rimedi (es. novellato art. 448, comma 2-bis c.p.p.); occorre dunque valutare preliminarmente la disponibilità del rimedio processuale.
  • Il giudice può dichiarare l'inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale quando ricorrono i presupposti (art. 610 c.p.p. comma 5-bis): i termini e le formalità processuali vanno attentamente osservati per non incorrere in rigetto sommario.
  • Chi propone ricorso per questioni che la legge non consente più è esposto al rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è consigliabile un preliminare controllo di ammissibilità e fondamento giuridico.
  • In situazioni analoghe conviene valutare preventivamente tutte le cause di estinzione e non punibilità allegate e verificare se esse figurino tra le ipotesi contemplate dall'art. 129 c.p.p. o se possano essere sollevate con altri mezzi impugnatori effettivamente consentiti dalla normativa vigente.

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