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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42559/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma delle condanne per bancarotta preferenziale e bancarotta per operazioni dolose (GREPPI HOLDING) e per bancarotta documentale e bancarotta impropria (PENTA). Ha dedotto: (1) la Corte avrebbe erroneamente attribuito rilievo al bilancio come "scrittura contabile" nella fattispecie di bancarotta documentale; (2) omissione di confronto con la relazione del curatore che indicava la tenuta delle scritture e capacità di ricostruire i debiti; (3) mancata considerazione che i rimborsi ai soci servivano a mantenere liquidità e pagare creditori (assenza del dolo specifico per bancarotta preferenziale); (4) mancata valutazione dei pagamenti tributari effettuati che escluderebbero la responsabilità per bancarotta per operazioni dolose; (5) omissione di valutare i pagamenti effettuati da GREPPI per conto di PENTA 2011-2013 che avrebbero escluso il dolo.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato, confermando le condanne inflitte in primo e secondo grado (pena di 4 anni di reclusione con pene accessorie). La Corte ha ritenuto applicabile la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado ("doppia conforme"); ha escluso l'errore sul punto documentale, precisando che non si è fatto riferimento al bilancio in astratto ma all'omesso aggiornamento delle scritture contabili e alla mancata documentazione dell'uscita delle rimanenze; ha confermato che la fattispecie di bancarotta documentale può realizzarsi per parziale omissione annotativa quando questa renda difficile o impossibile la ricostruzione patrimoniale (dolo generico); ha ritenuto integrato il dolo specifico della bancarotta preferenziale nel rimborso ai soci in stato di insolvenza; ha inoltre ritenuto fondato il riconoscimento di bancarotta per operazioni dolose per il protratto inadempimento tributario e previdenziale, che ha aumentato prevedibilmente l'esposizione debitoria e determinato il dissesto. La richiesta del Procuratore generale di annullamento con rinvio limitatamente alla bancarotta documentale relativa a PENTA non è stata accolta, perché i motivi del ricorrente sono stati ritenuti infondati.

Norme richiamate

  • legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2

    La norma punisce la falsità o l'omessa tenuta delle "scritture contabili"; la Corte interpreta che la parziale omissione annotativa rientri nella fattispecie quando impedisca la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (dolo generico).

  • legge fallimentare, art. 223, comma 2

    Distinzione tra causazione dolosa del fallimento (dolo diretto) e fallimento per effetto di operazioni dolose (dolo generico); il sistematico inadempimento tributario/previdenziale può costituire operazione dolosa idonea a rendere prevedibile il dissesto.

  • codice civile, art. 2214 e seguenti

    Imprenditore (e amministratore di fatto) ha l'obbligo di conservazione e fedele redazione delle scritture di impresa; la loro corretta tenuta è requisito essenziale per l'operato della curatela.

  • codice civile, art. 2639

    Consente l'individuazione dell'amministratore di fatto; la responsabilità penale può essere attribuita anche all'amministratore di fatto per gli obblighi contabili e gestionali.

  • legge fallimentare, art. 33

    Richiamata come fonte delle relazioni del curatore e della loro utilizzazione nel processo; la Corte valuta la portata delle osservazioni del curatore in combinato con le scritture.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limiti alla prospettazione dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti ammessi.

Massime di principio

  • La causa di bancarotta documentale non richiede che l'intero bilancio sia qualificato come "libro contabile": rileva l'omesso o falsificato aggiornamento delle scritture che impedisca la ricostruzione patrimoniale.
  • Il dolo nella bancarotta documentale può essere di tipo generico: è sufficiente la coscienza e volontà di tenere irregolarmente le scritture con la consapevolezza che ciò renda difficile o impossibile la ricostruzione patrimoniale.
  • La bancarotta preferenziale richiede dolo specifico (volontà di favorire un creditore); rimborsi ai soci effettuati in stato di insolvenza sono facilmente riconducibili a tale profilo quando non giustificati da interesse sociale concreto.
  • Il protratto e sistematico inadempimento di obbligazioni tributarie e previdenziali può costituire un'operazione dolosa idonea a causare o rendere prevedibile il fallimento: la prassi giudiziaria valuta la sistematicità, la durata e l'effetto dell'inadempimento sull'esposizione debitoria.
  • In sede di Cassazione la verifica sulla valutazione delle prove è limitata: decisioni "doppia conforme" (prima e secondo grado allineati) vengono lette congiuntamente e rendono più difficile la riforma per mera rivalutazione probatoria.
  • Per difendersi in situazioni analoghe è cruciale documentare tempestivamente i pagamenti effettivi, la congruità delle scelte gestionali in chiave di interesse sociale e la collaborazione con il curatore per dimostrare la tracciabilità delle disponibilità patrimoniali.

Testo integrale

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