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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30603/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., deducendo l'assenza dell'attualità del pericolo di reiterazione (si contesta che non sussistano occasioni prossime di commissione di nuovi reati) e criticando la scelta degli arresti domiciliari rispetto a misure meno afflittive, alla luce della marginalità della sua condotta e della sua personale situazione (incensurato, consumatore, unico episodio). Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 292, 273 e 274 c.p.p.) per presunti travisamenti e riferimento a fatti e soggetti estranei (citazioni di Senisi e Calvano), che avrebbero ingenerato un errato giudizio di pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato: ha confermato la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari fondate sul pericolo di reiterazione, desumibili dalle modalità della condotta (acquisto e consegna di 200 grammi di marijuana, coinvolgimento di terzi, contiguità ad ambienti criminali) e dai carichi pendenti ravvicinati. Ha altresì ritenuto legittima la scelta degli arresti domiciliari come misura non fronteggiabile con misure meno afflittive. Le censure sul travisamento di atti sono state considerate inconcludenti e non incidere sulla motivazione principale. Conseguentemente: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e mantenimento dell'esecutività del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che incrimina la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; qui è il titolo di reato contestato (acquisto, detenzione e cessione di 200 g di marijuana).

  • art. 310 c.p.p.

    Permette al Procuratore della Repubblica di proporre appello contro i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari; usato in sede di primo grado per ottenere la revisione della decisione del G.I.P.

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede la misura cautelare quando sussiste il pericolo di reiterazione del reato. La Corte interpreta l'"attualità" del pericolo come requisito prognostico non equiparabile all'imminenza di specifiche occasioni di reato: il giudice deve valutare modalità della condotta, personalità dell'imputato e contesto socio-ambientale per stimare la possibilità di reiterazione.

  • artt. 292, 273 e 274 c.p.p.

    Richiamate dal ricorrente in relazione a presunti travisamenti e vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto che eventuali riferimenti inconferenti a terzi non incidessero sulle valutazioni fondamentali circa gli indizi e le esigenze cautelari.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi di motivazione e violazione di legge: il ricorrente le invoca ma la Corte ritiene le censure non specifiche o infondate.

Massime di principio

  • L'attualità del pericolo ex art. 274 c.p.p. non richiede la dimostrazione di occasioni prossime e specifiche per delinquere, ma una valutazione prognostica della possibilità di reiterazione basata su modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale.
  • Le modalità significative della condotta (quantità di stupefacente, ruolo attivo, coinvolgimento di terzi, recidività o carichi pendenti omogenei e ravvicinati) rafforzano l'argomentazione del pericolo di reiterazione e possono giustificare misure più afflittive come gli arresti domiciliari.
  • Carichi pendenti recenti e omogenei con il fatto contestato aumentano la probabilità prognostica di pericolosità e incidono favorevolmente sulla richiesta di misura cautelare.
  • Errori o riferimenti inconferenti a soggetti estranei nell'atto motivazionale non invalidano automaticamente la decisione, purché la motivazione essenziale sia sorretta da elementi specifici e rilevanti riferiti al ricorrente.
  • Per ottenere la cassazione per vizi di motivazione è necessario formulare censure specifiche e dimostrare che l'errore abbia inciso sulla decisione; mere contestazioni generiche sull'assenza di attualità o sulla marginalità della condotta risultano spesso insufficienti.

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