Cassazione Civile, Ordinanza n. 21699/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una proprietaria conveniva in giudizio il vicino davanti al giudice di pace per far accertare che la costruzione di una nuova tettoia violasse le distanze legali e ledesse il suo diritto di servitù di veduta, chiedendo la rimozione del manufatto e il risarcimento dei danni. Il convenuto eccepiva la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e, in riconvenzionale, chiedeva accertarsi l’usucapione del diritto di mantenere la struttura, oltre a domandare la declaratoria di incompetenza del giudice di pace. Il giudice di pace rigettava l’eccezione di improcedibilità e si dichiarava incompetente; la causa veniva riassunta davanti al Tribunale. Il convenuto proponeva appello contro l’ordinanza sostenendo che essa dovesse essere qualificata come sentenza, e il Tribunale dichiarava ammissibile l’appello, annullava la statuizione sulla procedibilità e confermava la compensazione delle spese. In cassazione la proprietaria ricorrente deduceva nullità della sentenza per error in procedendo e violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., lamentando che il Tribunale non avesse dichiarato tardivo l’appello, poiché proposto oltre il termine breve di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato; il controricorrente replicava che la questione della notifica era nuova in cassazione e che la relativa prova non poteva essere prodotta ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il tema della tempestività dell’appello era stato effettivamente affrontato nel giudizio di secondo grado: la questione era stata sollevata d’ufficio, dibattuta tra le parti e decisa dal Tribunale, che aveva escluso l’idoneità della comunicazione di cancelleria a far decorrere il termine breve per impugnare e aveva ritenuto tempestivo l’appello. Poiché la questione non era nuova e non sussisteva il presupposto per una diversa valutazione in sede di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il termine breve per impugnare rileva ai fini della tempestività dell’appello; la sua decorrenza è stata esclusa dal giudice di merito nel caso concreto.
richiamato insieme all’art. 325 c.p.c. per sostenere la tardività dell’appello rispetto alla notifica del provvedimento impugnato.
invocato dal controricorrente per eccepire l’inammissibilità della produzione documentale in cassazione relativa alla notifica del provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente, in caso di esito sfavorevole del ricorso, di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è il parametro cui commisurare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La tempestività dell’impugnazione, quando dipende dalla decorrenza del termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c., integra una questione processuale che può essere rilevata anche d’ufficio solo se non sia stata già dedotta e decisa nel giudizio di merito.
- Se la questione sulla tempestività del gravame è stata effettivamente dibattuta e decisa dal giudice di appello, essa non può essere trattata come questione nuova in cassazione ai fini della sua diversa qualificazione o del suo riesame sotto il profilo dell’errore processuale.
- La produzione di documenti in cassazione è soggetta ai limiti dell’art. 372 c.p.c.; il controricorrente può opporre l’inammissibilità di documenti nuovi relativi a fatti processuali non ritualmente acquisiti.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e può essere tenuta al pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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