Cassazione Civile, Ordinanza n. 29310/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata mediante il versamento della prima rata e ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 546/1992. Non vi è stata decisione sul merito delle censure contro la sentenza della CTR.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione relativo a maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso in relazione a un atto di acquisto del 16 ottobre 2012. Il ricorso era stato respinto in primo grado e l'appello rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato istanza di sospensione, dichiarando di essersi avvalso della definizione agevolata prevista dal d.l. 119/2018, art. 6, comma 10. L'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, producendo la nota della Direzione provinciale di Napoli attestante il pagamento della prima rata necessario al perfezionamento della domanda di definizione agevolata.
Norme richiamate
d.l. 119/2018, art. 6, comma 10
ai sensi dell'ad 6 comma 10 del DL 119/2018
La presentazione della domanda di definizione agevolata, con il versamento della prima rata dovuta, è stata considerata idonea a determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario.
d.lgs. 546/1992, art. 46, comma 3
ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs.
In caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, le spese possono essere compensate.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, l'adesione del contribuente a una definizione agevolata prevista dalla legge, quando perfezionata secondo le condizioni richieste dalla disciplina speciale, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- Il pagamento della prima rata dell'importo dovuto, se previsto quale adempimento per il perfezionamento della definizione, può costituire prova sufficiente dell'avvenuta adesione e giustificare la declaratoria di estinzione.
- Quando il processo si estingue per cessata materia del contendere a seguito di definizione agevolata, la Corte può disporre la compensazione delle spese in applicazione della disciplina processuale tributaria.
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