Cassazione Penale, Sentenza n. 27899/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proponeva sei censure, tutte principalmente connesse al vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: 1) travisamento della prova e illogicita della motivazione rispetto alla deposizione della moglie circa un presunto cambio di abiti e scarpe dopo lomicidio; 2) mancanza e illogicita della motivazione sul presunto cambio di scarpe; 3) mancanza e illogicita della motivazione circa la posizione dellimputato alle ore 18.19 sulla base dei tabulati telefonici; 4) contraddittorieta e illogicita sulla determinazione del luogo dellomicidio, diverso da quanto ritenuto nei precedenti gradi; 5) omessa valutazione dellipotesi alternativa di concorso di altre persone nellomicidio (rapimento e omicidio da parte di soggetti estranei), con richiamo a elementi materiali e incongruenze nella dinamica; 6) mancanza o illogicita della motivazione in relazione a una possibile derubricazione a favoreggiamento personale. In sostanza la difesa chiedeva lannullamento della condanna e/o la riconsiderazione delle risultanze probatorie alla luce di ricostruzioni alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e consistessero in proposte di ricostruzioni alternative prive di riscontri inconfutabili: la sentenza di merito ha motivato congruamente lapprezzamento degli indizi (presenza dellimputato nel luogo, ritrovamento del cutter con riscontri biologici, immagini di videosorveglianza, incongruenze e versioni discordanti dellimputato, elementi sullabitacolo intriso di sangue) e ha confutato le ipotesi difensive. La Cassazione ha dunque rigettato la richiesta di riesame e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nellinammissibilita. Restano in vita le statuizioni della sentenza impugnata (condanna a sedici anni per il reato di cui allart. 575 c.p., interdizione perpetua dai pubblici uffici, obblighi di risarcimento alle parti civili da liquidarsi separatamente).
Norme richiamate
Norma sostanziale che definisce il reato di omicidio; applicata quale titolo di reato contestato allimputato e base della condanna di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Prevede il vizio di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o mancante come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure proposte fossero generiche, consistessero in ipotesi alternative non inconfutabili e non dimostrassero la manifesta illogicita della motivazione di merito.
art. 533, comma 1 cod. proc. pen.
Riferito dalla difesa in ordine allomessa considerazione di ipotesi alternative (concorso di altri); la Corte ha ritenuto che laccusa alternativa non fosse suffragata da elementi concreti e che la motivazione di merito avesse adeguatamente valutato le ipotesi contrarie.
Principio sulla valutazione della prova e motivazione in ordine alla valutazione unitaria degli indizi; la Corte ha confermato che la sentenza di merito ha operato una valutazione unitaria e congrua delle risultanze probatorie, non sindacabile in Cassazione se non per vizio manifesto.
Massime di principio
- In Cassazione le censure sulla motivazione devono essere specifiche e dirette a dimostrare una manifesta illogicita, contraddittorieta o mancanza della motivazione stessa; non sono ammesse generiche richieste di riconsiderazione del merito.
- La proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti da sola non è sufficiente: deve essere sostenuta da elementi processuali concreti e inconfutabili per superare la valutazione svolta dai giudici di merito.
- La valutazione della credibilita dei testimoni, della rilevanza di tracce fisiche e della ricostruzione dinamica è prerogativa del giudice di merito; la Cassazione controlla la coerenza e la completezza della motivazione, non rifa listruttoria.
- Anomalie tecniche come apparenti incongruenze nei tabulati telefonici richiedono elementi integrativi per assumere rilievo decisivo; spiegazioni tecniche (es. aggancio di celle distanti per saturazione) possono neutralizzarne la forza probatoria isolata.
- Per sostenere lipotesi del concorso di terzi occorrono indizi concreti e coerenti: mere supposizioni o elementi equivoci non obbligano il giudice di legittimita ad accogliere la versione alternativa.
- Se il ricorrente non affronta con precisione la motivazione posta a fondamento della decisione di merito, il ricorso rischia linammissibilita per genericita; occorre un confronto puntuale con il testo motivazionale impugnato.
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