Cassazione Penale, Sentenza n. 20593/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva confermato la custodia cautelare (poi sostituita con arresti domiciliari) per il delitto di rapina e, in subordine, l'ordinanza che aveva rigettato l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al codifensore Avv. Margotti. La difesa ha sostenuto che l'imputata aveva nominato il codifensore con dichiarazione resa all'ufficio matricola della casa circondariale (ai sensi dell'art. 123 c.p.p.), che l'avviso di udienza era stato notificato solo all'altro difensore Avv. Lippi e che il Tribunale aveva respinto l'eccezione attribuendo rilevanza alla mancata trasmissione formale della nomina agli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando l'annullamento dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione, e ha disposto il rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. La Corte ha ritenuto che la nomina del difensore effettuata con dichiarazione resa al direttore dell'istituto di custodia abbia efficacia immediata e che l'omessa notifica dell'avviso di udienza a uno dei difensori di fiducia determini nullità (in certi casi assoluta) che non poteva essere sanata con il solo rilievo della mancata trasmissione agli atti. La Corte ha inoltre precisato che la nullità così dichiarata non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare, la quale opera sino a che il tribunale del riesame provveda entro il termine previsto dall'art. 309, comma 9, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata in relazione alla nullità per difetto della costituzione del rapporto processuale quando l'avviso non è notificato ad un difensore di fiducia; la Corte ritiene applicabile la nullità prevista per la mancata costituzione dell'organo difensivo.
Collegata alla nullità del provvedimento che definisce il procedimento quando manca la regolare costituzione del difensore di fiducia; la Corte la invoca per qualificare la nullità come assoluta se la nomina ha efficacia immediata e non è stato notificato l'avviso.
Parte delle norme processuali richiamate nella censura iniziale; nel contesto la Corte valuta la correttezza delle forme di costituzione e partecipazione del difensore.
Riferita alla sanatoria: la Corte chiarisce che la sanatoria prevista opera solo se l'eccezione non è sollevata in udienza dal difensore presente; se l'eccezione è tempestivamente dedotta non opera la sanatoria.
Citato fra le norme richiamate nella doglianza; inerente alle formalità di notifica e partecipazione degli atti collegati alle udienze in camera di consiglio.
Norma che consente all'indagato la dichiarazione di nomina del difensore resa al direttore dell'istituto di custodia; la Corte afferma che tale dichiarazione ha efficacia immediata come se ricevuta dall'autorità giudiziaria.
Richiamata come modalità con cui la nomina resa in carcere deve essere comunicata con urgenza all'autorità giudiziaria; la mancata trasmissione formale non nega l'efficacia immediata della nomina.
art. 309 c.p.p. (commi 5, 7 e 9)
Il comma 7 è richiamato per il rinvio al tribunale competente per un nuovo giudizio. Il comma 9 è ricordato per affermare che l'inefficacia della misura cautelare si verifica solo se il tribunale del riesame non provvede entro il termine previsto; il comma 5 è stato oggetto della censura iniziale ma la Corte valuta l'applicazione complessiva delle garanzie procedurali nel riesame.
Massime di principio
- La nomina del difensore effettuata dall'indagato con dichiarazione resa al direttore dell'istituto di custodia ai sensi dell'art. 123 c.p.p. ha efficacia immediata, anche se la trasmissione formale agli atti non è ancora avvenuta.
- L'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza a uno dei difensori di fiducia determina una nullità che, se incide sulla costituzione del rapporto processuale (difensore nominato ed effettivo), può essere qualificata come nullità assoluta dei relativi atti e provvedimenti.
- La nullità per mancata notifica può essere sanata solo se il difensore presente in udienza non solleva l'eccezione immediatamente; l'eccezione deve essere proposta al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari e prima delle conclusioni.
- Se l'eccezione è tempestivamente dedotta, il giudice non può giustificare il mancato rispetto delle garanzie formali con la sola circostanza della mancata trasmissione agli atti della nomina resa in carcere.
- L'annullamento per nullità non comporta automaticamente la cessazione della misura cautelare: la misura resta efficace finché il tribunale del riesame non provveda nei termini di legge (art. 309 c.p.p., comma 9).
- Prassi operativa consigliata: assicurare la tempestiva comunicazione formale delle nomine difensive alle autorità competenti, notificare gli avvisi di udienza a tutti i difensori di fiducia nominati e, da parte della difesa, sollevare immediatamente ogni eccezione processuale relativa a difetti di notifica.
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