Sentenza del 30/09/2024 n. 831 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società presentava, il 21/02/2013, istanza di rimborso IRES ai sensi dell'art.2, comma 1‑quater D.L. 201/2011 per mancata deduzione dell'IRAP su spese del personale per gli anni 2007-2011 (con rimborsi e maggior perdite indicati per ciascun anno: 2007 maggior perdita €344.387; 2008 rimborso richiesto €199.897; 2009 maggior perdita €565.288 e rimborso €4.015; 2010 rimborso €302.875; 2011 rimborso €159.938). L'Agenzia erogava rimborsi ridotti per il 2008 e 2010 e, con nota del 27/05/2019, chiariva i minori importi. La società impugnava (26/07/2019) lamentando: a) per il 2009 e 2011 l'assenza di un provvedimento di parziale/totale diniego; b) per il 2008 e 2010 l'accoglimento solo parziale dell'istanza. L'Agenzia sosteneva che i provvedimenti di rimborso parziale per 2008 e 2010 costituivano, in assenza di riserve, rigetto implicito delle maggiori pretese e dunque dovevano essere impugnati nei termini dell'art.21 D.Lgs. 546/1992, rendendo inammissibile il ricorso tardivo; per 2009 e 2011, invece, l'assenza di provvedimento antecedente rendeva ammissibile la domanda.
La decisione
La Corte regionale (CTA II grado Emilia-Romagna) ha accolto l'appello dell'Agenzia. Ha dichiarato inammissibile (tardivo) il ricorso originario per gli anni 2008 e 2010 perché i provvedimenti di rimborso parziale, non contenendo riserva espressa, hanno valore di rigetto implicito e dovevano essere impugnati entro i termini di legge; ha confermato per il resto la decisione di primo grado (tra cui la cessazione della materia del contendere per gli anni 2009 e 2011 come deciso dalla CTP). Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1‑quater, D.L. 201/2011
Dispositivo normativo che consente la presentazione del modello per istanza di rimborso IRES per la mancata deduzione IRAP delle spese per il personale; base procedurale dell'istanza presentata dalla contribuente.
termine di 60 giorni dalla notificazione
Stabilisce il termine per proporre ricorso giurisdizionale contro gli atti impugnabili; la giurisprudenza applica questo termine anche ai provvedimenti di rimborso parziale considerati come rigetto implicito della domanda residua.
Riferimento normativo richiamato insieme all'art. 21 in relazione alla proposizione del ricorso (regole sulla competenza e sulla proposizione).
Cass. n. 21915/2023 (giurisprudenza)
Principio secondo cui il provvedimento di rimborso parziale, in assenza di riserva espressa, equivale a rigetto implicito della parte non rimborsata e costituisce atto impugnabile entro i termini ordinari.
Cass. n. 23157/2020 (giurisprudenza)
Conferma che il rimborso parziale senza indicazione di natura interlocutoria vale come rigetto: va impugnato entro 60 giorni e la successiva nuova istanza non può sostituire l'impugnazione dell'atto originario né dar luogo a silenzio‑rifiuto impugnabile.
Massime di principio
- Un provvedimento di rimborso parziale, se privo di espressa riserva o indicazione di natura interlocutoria, costituisce rigetto implicito riguardo alla parte non rimborsata: va impugnato nel termine di 60 giorni previsto dall'art.21 D.Lgs. 546/1992.
- Se il contribuente non impugna tempestivamente il provvedimento di rimborso parziale, eventuali comunicazioni o note successive dell'Amministrazione non sanano l'irricevibilità dell'impugnazione tardiva; la domanda diventa inammissibile per decorso dei termini.
- Occorre controllare strettamente la notifica e il contenuto formale degli atti di rimborso: la presenza di una riserva espressa cambia la natura dell'atto e può consentire ulteriori determinazioni amministrative; la sua assenza rende l'atto impugnabile come rifiuto.
- Per annualità in cui non è stato notificato alcun provvedimento di diniego (o alcun atto decisorio), può sussistere cessazione della materia del contendere o diverse possibilità di azione; va verificata la presenza/assenza di un atto antecedente.
- In fase contenziosa è consigliabile contestare tempestivamente i provvedimenti parziali e documentare eventuali riserve comunicate dall'Amministrazione per preservare le proprie ragioni processuali.
- La compensazione delle spese può essere disposta in caso di alternanza di decisioni favorevoli a entrambe le parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 set 2024Sentenza del 30/09/2024 n. 820 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 30 set 2024Sentenza del 30/09/2024 n. 686 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 1 ott 2024Sentenza del 01/10/2024 n. 327 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 1 ott 2024Sentenza del 01/10/2024 n. 698 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 1 ott 2024Sentenza del 01/10/2024 n. 3299 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 1 ott 2024Sentenza del 01/10/2024 n. 3313 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →