Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/09/2024 n. 820 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Nelle fatture per operazioni inesistenti il cedente deve versare l'I.V.A. esposta in fattura, mentre l'acquirente non può portarla in detrazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto che, in caso di fatture riconducibili ad operazioni inesistenti, il cedente o falso prestatore è tenuto al versamento dell'IVA esposta in fattura; l'acquirente societario non può in alcun caso portare in detrazione l'IVA, per mancanza del presupposto previsto dall'art. 19 D.P.R. n. 633/72. La richiesta di detrazione del ricorrente è stata respinta e l'Erario risultava titolare della pretesa impositiva

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contestazione della detraibilità dell'IVA indicata in fatture riferite a operazioni inesistenti; la società aveva esercitato la detrazione ma l'amministrazione finanziaria ha rilevato l'assenza del presupposto impositivo e ha chiesto il riversamento dell'imposta

Norme richiamate

  • art. 19 D.P.R. n. 633/72

    La norma è stata interpretata nel senso che la detrazione dell'IVA presuppone l'esistenza dell'operazione imponibile; in assenza di tale presupposto (operazione inesistente) l'imposta indicata in fattura non è detraibile dall'acquirente e resta dovuta dal soggetto che ha emesso la fattura

Massime di principio

  • La detraibilità dell'IVA richiede l'effettiva sussistenza dell'operazione sottostante: fatture relative a operazioni inesistenti non legittimano la detrazione
  • Il cedente o il falso prestatore resta tenuto al versamento dell'IVA indicata in fattura, indipendentemente dall'uso che l'acquirente fa dell'imposta
  • L'acquirente che ha detratto IVA su fatture inesistenti corre il rischio di perdere la detrazione e può essere chiamato a rimborsare eventuali importi contestati; la responsabilità principale ricade sull'emittente della fattura
  • In situazioni simili è prudente che l'acquirente conservi e verifichi elementi probatori sulla reale esecuzione della prestazione o consegna dei beni (contratti, ordini, prove di pagamento, riscontri documentali e materiali) per difendersi da contestazioni
  • Quando si sospetta la simulazione o l'interposizione di soggetti inesistenti, è consigliabile segnalare e, se possibile, interrompere l'operazione, valutare azioni civili nei confronti del cedente e prepararsi a contestazioni dall'Amministrazione finanziaria; la buona fede dell'acquirente non garantisce automaticamente la detraibilità se manca il presupposto impositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.