Sentenza del 30/09/2024 n. 686 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
PROCESSO TRIBUTARIO - udienza - sospensione cautelare - merito - trattazione - congiunta - sentenza - motivo nullità - rimessione in primo grado - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (preavviso derivante dalla cartella esattoriale n. 05620170003154079000) e contestuale richiesta di annullamento per inesistenza/invalidità della notifica via PEC (il mittente sarebbe non censito negli elenchi pubblici). In subordine impugnazione degli importi a titolo di sanzioni amministrative con riferimento al regime IVA "del margine" e dedotta incertezza normativa. Richiesta preliminare di nullità della sentenza di primo grado e rimessione al giudice di primo grado per coincidenza dell'udienza cautelare con quella di merito.
La decisione
L'appello è respinto. La Corte conferma la sentenza di primo grado n. 360/2022: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la cartella richiamata sono ritenute valide, la notifica via PEC ha raggiunto lo scopo nonostante il mittente non risultasse in registro pubblico; la coincidenza dell'udienza cautelare con quella di merito è considerata mera irregolarità e non causa di nullità né motivo per la regressione del giudizio al primo grado. La pretesa fiscale è stata sino ad ora accolta dalle corti tributarie; il provvedimento interdittivo di sospensione è travolto. Condanna dell'appellante al pagamento di € 8.000 per spese processuali. Resta pendente ricorso per Cassazione proposto dalla società.
Norme richiamate
art. 59, d.lgs. n. 546/1992
art. 59, comma 1, lettera b)
Invocato dall'appellante quale norma per ottenere la rimessione al primo grado in caso di nullità della sentenza; il giudice ha ritenuto che la presunta irregolarità non integrava nullità tale da giustificare la rimessione, applicando il principio di assorbimento dei vizi in motivi di gravame.
art. 47, comma 2, D.lgs. 546/1992
Richiamato dall'appellante come violato in relazione alla procedura; la Corte non ha accolto la censura ritenendo la partecipazione delle parti al contraddittorio efficace e priva di pregiudizio tale da invalidare il processo.
art. 26, DPR 602/1973
Interpretato nel senso che il riferimento all'indirizzo PEC nell'INI-PEC attiene all'identificazione del destinatario (cioè del soggetto che riceve), non obbligatoriamente all'indirizzo del mittente; l'assenza del mittente nel registro non annulla automaticamente la notifica se il documento è riferibile al soggetto da cui risulta provenire e non sussiste pregiudizio concreto.
art. 39, DPR 112/1999
Norma richiamata riguardo alle sanzioni amministrative contestate dall'appellante; la Corte non ha ritenuto fondate le deduzioni della società sulla non spettanza delle sanzioni, alla luce degli accertamenti e delle precedenti decisioni favorevoli all'Amministrazione.
L. 53/1994
Riferita in ordine alla disciplina delle notifiche telematiche: la Corte osserva che la normativa più restrittiva richiamata dall'appellante riguarda specifiche forme di notifica (quelle regolate dalla L. 53/1994) e non impedisce la validità delle notifiche effettuate dall'Agente della Riscossione quando siano comunque riconducibili al mittente.
Cass. civ. sez. trib., 05/07/2024, n. 18461
Giurisprudenza recente richiamata per il principio secondo cui l'assenza del mittente nel registro INI-PEC non inficia automaticamente la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire; occorre che il contribuente dimostri pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla ricevuta notifica.
Massime di principio
- La coincidenza, nel primo grado, dell'udienza per la trattazione della sospensione cautelare con quella per la trattazione del merito costituisce, al più, un'irregolarità formale che non determina di per sé la nullità della successiva sentenza di merito; i vizi formali sono assorbiti nell'impugnazione quando non sia dimostrato un pregiudizio concreto.
- La notifica tramite PEC proveniente da un indirizzo non censito negli elenchi pubblici non annulla automaticamente l'atto notificato: il destinatario deve dimostrare un concreto pregiudizio o l'impossibilità di conoscere l'atto per ottenere la nullità.
- Il riferimento all'INI-PEC riguarda principalmente l'identificazione del destinatario; l'assenza del mittente nel registro non è, di per sé, causa di inefficacia della notifica se il documento è chiaramente riferibile all'ente mittente e ha raggiunto lo scopo informativo.
- Per impugnare misure esecutive derivanti da cartelle di pagamento (iscrizioni ipotecarie, fermi, ecc.) è decisiva la validità della notifica della cartella: solo in caso di omessa o invalida notifica il debitore può efficacemente opporsi all'atto esecutivo.
- Le questioni sostanziali sugli avvisi di accertamento non possono essere utilmente riaperte davanti all'Agente della Riscossione quando gli atti sostanziali sono già stati oggetto di giudizio; occorre che il ricorrente citi o coinvolga l'ente impositore per contestare gli accertamenti nel merito, salvo i vizi propri dell'atto di riscossione.
- Il contribuente che si difende sulla base di prassi o risposte degli uffici (es. quesiti all'Ufficio IVA) deve documentare le comunicazioni e le ragioni della legittima affidamento e dimostrare di aver adottato la diligenza richiesta dall'operatore economico per evitare di essere coinvolto in posizioni di responsabilità.
- Nella valutazione di nullità o invalidità di notifiche telematiche il criterio decisivo è l'effettivo pregiudizio al diritto di difesa: la mera asserzione di incertezze o problemi generali non è sufficiente senza concreta prova del danno.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 set 2024Sentenza del 30/09/2024 n. 820 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 30 set 2024Sentenza del 30/09/2024 n. 831 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 1 ott 2024Sentenza del 01/10/2024 n. 327 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 1 ott 2024Sentenza del 01/10/2024 n. 698 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 1 ott 2024Sentenza del 01/10/2024 n. 3299 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 1 ott 2024Sentenza del 01/10/2024 n. 3313 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →