Sentenza del 01/10/2024 n. 3313 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'ingiunzione fiscale n. XX del 13/10/2017 relativa a ICI/IMU per gli anni 2008-2011 (avvisi di accertamento originari per complessivi circa €. 14.251,00). Le censure erano: violazione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, illegittimità dell'ingiunzione perché basata su avvisi di accertamento ormai sostituiti da sentenze favorevoli al contribuente, inapplicabilità all'erede della responsabilità solidale ex art. 65 DPR 600/1973, difetto di notifica degli avvisi di accertamento presupposti e carenza di legittimazione processuale del difensore del Comune.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha rilevato che l'ingiunzione richiesta dall'ente richiedeva solo imposte, interessi e spese (somma ingiunta per imposta, interessi e spese pari a €. 14.153,68) e non le sanzioni (che complessivamente ammontavano a €. 204,00), per cui non è stata violata la regola di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi. Ha inoltre ritenuto che l'ingiunzione sia un atto esecutivo/amministrativo che non richiede la rinnovata notifica di un atto impositivo dopo le rideterminazioni operate in sede giudiziale (richiamando Cass. n. 2519/2024). Quanto alla notifica agli eredi, la Corte ha applicato l'art. 65 DPR 600/1973: la conoscenza del decesso era nota al Comune e, non essendovi stata la prevista comunicazione degli eredi del proprio domicilio fiscale, la notifica resa a un solo erede è efficace e quest'ultimo è responsabile solidalmente con diritto di rivalsa. La notifica a mezzo licenziatario postale privato è stata ritenuta valida. Infine la rappresentanza del Comune in giudizio da parte del dirigente/titolare della posizione organizzativa dell'ufficio tributi è stata ritenuta legittima. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite per € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 472/1997 art. 8
Principio di intrasmissibilità delle sanzioni amministrative tributarie agli eredi; qui però l'ingiunzione non richiedeva le sanzioni e dunque non si è verificata trasmissione di sanzioni agli eredi.
DPR 600/1973 art. 65, commi 2 e 4
Obbligo degli eredi di comunicare generalità e domicilio fiscale; in mancanza di tale comunicazione la notifica dell'atto impositivo può essere effettuata agli eredi in modo impersonale e collettivo o anche a mani di uno solo di essi ed è efficace nei confronti di tutti, con la conseguente responsabilità solidale dell'erede notificato (con diritto di rivalsa).
Cass. sentenza n. 2519/2024
Affermato che l'ingiunzione fiscale è un atto esecutivo/precetto di natura amministrativa-stragiudiziale e non richiede la rinnovata notifica di un atto impositivo dopo che il rapporto tributario sia stato rideterminato in sede giudiziale.
Giurisprudenza Cass. (es. Sez. V n. 15437/2019, ord. n. 12964/2024, ord. n. 15544/2023)
Confermano la possibilità di applicare l'art.65 anche ai tributi locali e la validità della notifica ad un solo erede in assenza della comunicazione degli altri, interpretando la norma come agevolazione per l'ente impositore e non come vizio invalidante della notifica.
Dlgs n. 58/2011 e Legge n. 124/2017 (sul servizio postale)
La notifica di atti tributari a mezzo di licenziatario postale privato non è nulla nel periodo successivo alla liberalizzazione; eventuali vizi di notifica possono essere comunque sanati dall'impugnazione quando questa abbia raggiunto lo scopo dell'atto.
D.lgs. n. 546/1992 art. 11, comma 3
L'ente locale può stare in giudizio mediante il Dirigente dell'Ufficio Tributi o, in mancanza, mediante il titolare della posizione organizzativa dell'ufficio; la difesa del Comune da parte del funzionario così individuato è legittima.
Massime di principio
- Controllare sempre se l'ingiunzione richiede anche le sanzioni: se non le richiede, l'eccezione di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi è inefficace.
- Gli eredi hanno l'onere di comunicare all'amministrazione il proprio domicilio fiscale ai sensi dell'art.65 DPR 600/1973; in mancanza di tale comunicazione la notifica ad un solo erede può considerarsi valida e quest'ultimo può essere chiamato a rispondere solidalmente con diritto di rivalsa.
- L'ingiunzione è atto esecutivo/amministrativo che può rimanere efficace anche dopo che sono intervenute sentenze che rideterminano i rapporti tributari: non sempre è necessaria una nuova notifica dell'atto impositivo.
- La notifica tramite licenziatario postale privato è generalmente valida nel periodo di liberalizzazione e i vizi di notifica possono essere limitatamente rilevanti, specie se l'atto è stato poi impugnato: valutare la possibilità di sanatoria mediante impugnazione.
- La legittimazione processuale del Comune è normalmente soddisfatta dalla rappresentanza del dirigente o del titolare della posizione organizzativa dell'ufficio tributi; eccezioni richiedono prova concreta di incompetenza o mancanza di delega.
- In casi analoghi, prima di proporre impugnazioni, verificare la corrispondenza tra gli importi richiesti e le eventuali sentenze che hanno rideterminato imposte/quantum; agire tempestivamente e, se si è eredi, adempiere all'onere di comunicazione per evitare notifiche 'impersonali'.
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