Sentenza del 15/11/2018 n. 7969 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Avviso di accertamento - Accertamento sintetico-redditometrico - redditometro - presunzione legale relativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la natura e gli effetti del redditometro previsto dall'art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973. Secondo l'orientamento richiamato, il redditometro costituisce una presunzione legale relativa: una volta accertata l'effettiva disponibilità degli elementi indicatori di capacità contributiva, il maggior reddito si presume, salvo prova contraria del contribuente. Il giudice può quindi verificare se tali elementi esistano realmente e valutare la prova contraria fornita dal contribuente, ma non può rimettere in discussione il presupposto impositivo già coperto dalla presunzione legale.
La decisione
La decisione afferma che, nell'accertamento sintetico-redditometrico, il giudice deve limitarsi a verificare l'effettività degli elementi di spesa o di disponibilità patrimoniale utilizzati dall'Amministrazione e l'eventuale prova contraria del contribuente. Non è invece consentito sostituire la presunzione legale con una libera valutazione del presupposto impositivo. L'esito è pertanto favorevole all'Amministrazione finanziaria quanto alla qualificazione giuridica del redditometro, ferma restando la possibilità per il contribuente di dimostrare l'inesistenza degli indicatori o la provenienza non reddituale delle risorse.
Norme richiamate
Art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973
Accertamento sintetico-redditometrico
La disposizione fonda il metodo di determinazione sintetica del reddito mediante elementi indicativi di capacità contributiva; secondo la decisione, il redditometro opera come presunzione legale relativa.
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite; contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge non ammette prova non è ammessa prova contraria.
La norma è utilizzata per distinguere la presunzione legale relativa da una presunzione semplice: il fatto presunto non deve essere liberamente ricostruito dal giudice, mentre è ammessa la prova contraria nei limiti previsti dalla legge.
Cass. n. 16284/2007
Pronuncia conforme all'orientamento secondo cui il redditometro integra una presunzione legale relativa.
Cass. n. 23554/2012
Pronuncia indicata come contraria all'orientamento accolto.
Cass. n. 10661/2012
Pronuncia indicata come contraria all'orientamento accolto.
Cass. n. 13289/2011
Pronuncia indicata come contraria all'orientamento accolto.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale configura una presunzione legale relativa, l'Amministrazione non deve dimostrare nuovamente il fatto presunto, purché siano provati i fatti-base previsti dalla legge.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando che gli elementi indicatori non erano effettivamente nella sua disponibilità, sono stati erroneamente attribuiti oppure sono stati finanziati con risorse non qualificabili come reddito imponibile.
- Il giudice deve distinguere tra verifica dei fatti-base della presunzione e valutazione del presupposto impositivo: la prima è ammessa, mentre la seconda non può trasformarsi in una libera rivalutazione del fatto già presunto dalla legge.
- In casi analoghi è essenziale produrre documentazione puntuale sulla provenienza delle somme, sui finanziamenti, sulle donazioni, sulle eredità, sui risparmi pregressi o sulla disponibilità dei beni da parte di terzi.
- L'orientamento deve essere applicato con cautela, poiché la giurisprudenza citata evidenzia l'esistenza di decisioni contrarie sulla natura e sulla portata del redditometro.
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