Sentenza del 15/11/2018 n. 1075 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Agevolazioni A.S.D. non lucrative - Valutazione effettivo svolgimento attività senza fine di lucro - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione contestava il recupero a tassazione dei ricavi derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità relativi all'anno 2010, conseguente alla perdita delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398/1991. Deduceva, in particolare, che la mancata registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto, l'omessa indicazione della parola "dilettantistica" nella denominazione, la mancata iscrizione al registro CONI, le carenze documentali e contabili e l'assenza di alcuni adempimenti formali non fossero sufficienti a dimostrare la natura commerciale dell'attività. Sosteneva inoltre di avere comunque svolto regolari campionati di calcio e di avere effettuato operazioni di sponsorizzazione tracciabili.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo il recupero a tassazione dei ricavi. Il giudice ha affermato che le agevolazioni per le associazioni non lucrative dipendono dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e dal rispetto concreto delle clausole e degli obblighi previsti dalla normativa e dallo statuto, non dalla sola forma giuridica o dall'affiliazione sportiva. Le numerose violazioni riscontrate, tra cui la mancata registrazione dello statuto, l'assenza di documentazione sulla vita associativa, le irregolarità contabili e l'inattendibilità del rendiconto, sono state valutate complessivamente come prova della mancata dimostrazione dei requisiti agevolativi. L'associazione è stata inoltre condannata al pagamento di 2.800 euro di spese processuali, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale dipendono non dall'elemento formale della veste giuridica, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro.
Il beneficio fiscale non deriva automaticamente dalla qualifica di associazione o ASD, ma richiede la prova dell'effettiva natura non lucrativa dell'attività e del rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'onere di provare la sussistenza dei requisiti che giustificano l'esenzione o l'agevolazione fiscale grava sull'associazione che intende beneficiarne.
Legge n. 398/1991
Il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche può essere applicato solo se l'ente conserva e dimostra i requisiti sostanziali e formali richiesti dalla normativa.
Art. 90, commi 5 e 17, della legge n. 289/2002
La decisione richiama gli obblighi relativi alla registrazione e al contenuto dello statuto e alla denominazione delle associazioni sportive dilettantistiche; tali adempimenti concorrono a dimostrare la conformità dell'associazione al modello agevolato.
Art. 81 del d.P.R. n. 917/1986
I ricavi derivanti da attività commerciali, come sponsorizzazioni e pubblicità, possono essere assoggettati a tassazione ordinaria quando l'associazione non dimostri di possedere i requisiti per il regime agevolato.
Art. 5, lettera c), della legge n. 242/1999
La mancata iscrizione al registro CONI è stata considerata un ulteriore elemento contrario alla posizione dell'associazione, pur non essendo da sola decisiva rispetto alla valutazione complessiva.
Massime di principio
- Per ottenere agevolazioni fiscali, una ASD deve dimostrare non solo la propria forma giuridica, ma anche l'effettivo svolgimento di attività istituzionale senza finalità lucrative.
- L'affiliazione a federazioni sportive o al CONI non crea automaticamente un diritto alle agevolazioni e non sostituisce la prova del rispetto degli obblighi fiscali, statutari e contabili.
- La mancata registrazione dello statuto, l'assenza di un registro soci e tesserati, la carenza di verbali e documentazione associativa e le irregolarità nella fatturazione possono essere valutate congiuntamente come indici di natura commerciale.
- L'associazione che invoca un'esenzione o un regime fiscale agevolato sopporta l'onere di conservare e produrre la documentazione idonea a dimostrare tutti i requisiti richiesti.
- Le attività svolte verso gli associati possono beneficiare del trattamento non commerciale solo se sono realmente collegate agli scopi istituzionali e se la vita associativa è effettiva, partecipata e conforme alle clausole statutarie.
- Le sponsorizzazioni e la pubblicità costituiscono ricavi potenzialmente commerciali e devono essere correttamente documentati, registrati e contabilizzati; in caso di gravi irregolarità, l'amministrazione può disconoscere il regime agevolato.
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