Sentenza del 15/11/2018 n. 1094 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Annullamento in autotutela - Il nuovo atto impositivo emesso in autotutela non deve contenere una maggiore imposizione tributaria - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il secondo avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate in autotutela. Il primo avviso, notificato il 7 dicembre 2011, aveva revocato l'agevolazione "prima casa" limitatamente alla quota di un terzo spettante al contribuente. Con il successivo avviso, notificato l'8 febbraio 2012, l'Ufficio aveva annullato il primo atto e revocato il beneficio sull'intera quota di tre terzi, sostenendo di avere corretto un mero errore materiale. Il contribuente ha sostenuto che la modifica comportasse invece una maggiore imposizione e costituisse un nuovo atto impositivo, non consentito mediante semplice autotutela sostitutiva. La questione relativa al metodo di calcolo della superficie dell'abitazione di lusso e all'esclusione dell'agevolazione era già stata definitivamente decisa dalla Corte di Cassazione e non poteva essere riesaminata dal giudice del rinvio.
La decisione
Il giudice di rinvio ha accolto l'appello del contribuente e annullato il secondo avviso di liquidazione. Ha ritenuto che l'Amministrazione, sostituendo l'imposizione riferita a un terzo con quella riferita all'intera quota di tre terzi, avesse apportato una modifica sostanziale e aumentato la pretesa tributaria. Non si trattava quindi della correzione di un errore materiale, ma dell'emissione di un nuovo atto impositivo sovrapposto a quello originario, in modo illegittimo. Le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di Cassazione, sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 208 del 2015
La legge ha modificato i requisiti per l'agevolazione prima casa introducendo criteri collegati alla classificazione catastale. Il giudice ha ritenuto, tuttavia, che tale modifica non fosse decisiva nel caso concreto, poiché la questione sui precedenti criteri era già stata definitivamente decisa dalla Corte di Cassazione.
Principio dell'autotutela sostitutiva in materia tributaria
L'Amministrazione può annullare e sostituire un proprio atto impositivo, ma il nuovo atto non può introdurre una maggiore imposizione rispetto a quella contenuta nell'atto originario, salvo che ricorrano i presupposti per un autonomo e legittimo nuovo accertamento. Una variazione sostanziale dell'imposta non costituisce mera correzione di errore materiale.
Principio del giudicato derivante dalla sentenza della Corte di Cassazione
Il giudice del rinvio deve attenersi alle questioni definitivamente decise dalla Corte di Cassazione e non può riesaminare il motivo di ricorso già rigettato con efficacia di giudicato.
Massime di principio
- Quando un atto tributario viene annullato e sostituito in autotutela, il nuovo atto non può aumentare la pretesa fiscale già espressa nel primo atto, se l'Amministrazione intende operare nell'ambito della semplice autotutela sostitutiva.
- La correzione di un errore materiale è ammissibile solo quando non modifica sostanzialmente il contenuto dell'imposizione. Il passaggio da una quota imponibile a una quota significativamente maggiore integra normalmente una nuova pretesa tributaria.
- Se l'Amministrazione rileva elementi che comportano una maggiore imposta, deve utilizzare lo strumento procedimentale appropriato per un nuovo accertamento, rispettando termini, garanzie e motivazione previsti dalla legge.
- Il contribuente può contestare il secondo atto dimostrando che esso non corregge un errore formale, ma modifica il presupposto, la base o l'entità della pretesa tributaria già esercitata.
- Nel giudizio di rinvio non possono essere rimesse in discussione le questioni già definitivamente decise dalla Corte di Cassazione; il giudice deve limitarsi ai punti per i quali la sentenza è stata cassata.
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