Sentenza del 15/11/2018 n. 1090 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IVA - Cessioni infra ed extra comunitarie - La cessione interna volta all'esportazione a soggetto extra-UE è soggetta all'IVA ed all'eventuale rimborso - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società svizzera impugnava il diniego del rimborso dell'IVA versata nel 2011 per l'acquisto di beni mobili da una società italiana. Sosteneva che l'operazione fosse una cessione interna imponibile, poiché i beni erano stati consegnati in Italia, e che ricorressero i presupposti per il rimborso previsto per i soggetti non residenti. Contestava inoltre l'assenza di una stabile organizzazione in Italia e richiamava le condizioni di reciprocità tra Italia e Svizzera.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riconosciuto il diritto della società svizzera al rimborso dell'IVA. Ha stabilito che l'operazione non costituiva né una cessione intracomunitaria, poiché la società svizzera non era un soggetto passivo IVA comunitario, né un'esportazione, poiché i beni non erano usciti dal territorio comunitario. La cessione doveva quindi essere qualificata come operazione interna soggetta a IVA. Poiché la società svizzera non disponeva di una stabile organizzazione in Italia, gli acquisti erano inerenti alla sua attività e sussistevano le condizioni di reciprocità, il rimborso era dovuto. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 41 d.l. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993
La norma sulla non imponibilità delle cessioni intracomunitarie non si applica quando il cessionario è una società extra-UE priva di una stabile organizzazione o di un rappresentante fiscale nella Comunità.
Art. 58 d.l. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993
La disposizione non consente di qualificare come non imponibile una cessione interna effettuata in vista di una successiva spedizione dei beni quando non ricorrono i requisiti specifici previsti dalla norma.
Art. 8 d.P.R. n. 633/1972
La non imponibilità delle cessioni all'esportazione richiede che i beni siano effettivamente spediti o trasportati fuori dal territorio dell'Unione europea. Se i beni restano nel territorio comunitario, la cessione è interna e soggetta a IVA.
Art. 38-ter d.P.R. n. 633/1972
Prevede il rimborso dell'IVA ai soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, quando ricorrono i requisiti stabiliti dalla norma, tra cui l'assenza di una stabile organizzazione in Italia, l'inerenza degli acquisti all'attività economica e la reciprocità.
Art. 7, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Il riferimento alla stabile organizzazione deve essere interpretato secondo la disciplina IVA unionale e non secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni relative alle imposte sui redditi.
Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 9, n. 1
La stabile organizzazione, o centro di attività stabile, consiste in una struttura organizzata di mezzi e persone alle dipendenze del soggetto non residente. La personalità giuridica autonoma della struttura non esclude che essa possa costituire stabile organizzazione ai fini IVA.
Accordo Italia-Svizzera del 18 settembre 1997
Rileva ai fini della verifica della condizione di reciprocità necessaria per il rimborso dell'IVA ai soggetti svizzeri.
Massime di principio
- La qualificazione IVA di una cessione dipende dal luogo in cui si perfeziona la cessione e dall'effettivo movimento dei beni, non soltanto dal Paese di residenza del cessionario.
- Una vendita a un soggetto extra-UE non è automaticamente un'esportazione non imponibile: è necessario che i beni escano effettivamente dal territorio dell'Unione europea.
- Se i beni vengono consegnati in Italia e non ricorrono i requisiti per una cessione intracomunitaria o per un'esportazione, l'operazione è normalmente una cessione interna soggetta a IVA.
- Il soggetto extra-UE può chiedere il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti in Italia se non dispone di una stabile organizzazione nel territorio italiano, gli acquisti sono inerenti all'attività e sussiste la reciprocità.
- La stabile organizzazione ai fini IVA richiede una struttura effettiva e organizzata di mezzi e persone; la sola esistenza di una società o di un soggetto giuridico distinto non è sufficiente, da sola, a escluderla o a configurarla.
- Nelle controversie sul rimborso IVA è essenziale documentare il luogo di consegna dei beni, il loro eventuale trasporto fuori dall'UE, l'assenza di una stabile organizzazione e l'inerenza degli acquisti all'attività economica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 nov 2018Sentenza del 15/11/2018 n. 1075 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 nov 2018Sentenza del 15/11/2018 n. 1081 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 nov 2018Sentenza del 15/11/2018 n. 1086 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 nov 2018Sentenza del 15/11/2018 n. 1091 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 nov 2018Sentenza del 15/11/2018 n. 1094 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 nov 2018Sentenza del 15/11/2018 n. 1095 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →