Sentenza del 15/11/2018 n. 1081 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
PROCESSO TRIBUTARIO - Termine semestrale per la riassunzione dopo il rinvio della Suprema Corte per le sentenze pubblicate dopo l'1 gennaio 2016 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha riassunto il giudizio con ricorso presentato il 26/02/2018, chiedendo il rigetto dell'appello dell'Agenzia delle entrate e l'accoglimento del proprio appello incidentale relativo a un avviso di accertamento IVA, IRAP e IRPEG per l'anno 2008. L'Agenzia ha eccepito la tardività della riassunzione, poiché la sentenza di rinvio della Corte di cassazione era stata pubblicata il 15/03/2017. Il termine applicabile era quello perentorio di sei mesi previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'eccezione dell'Agenzia, ritenendo tardiva la riassunzione effettuata oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione. Ha quindi dichiarato l'estinzione dell'intero processo ai sensi dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La società contribuente è stata condannata al pagamento di due terzi delle spese processuali, liquidate in complessivi importi distinti per i vari gradi di giudizio; il restante terzo è stato compensato.
Norme richiamate
Art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992
Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
La riassunzione del processo tributario rinviato dalla Corte di cassazione deve essere effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, nei confronti di tutte le parti e nelle forme previste per il grado di giudizio interessato. Il mancato rispetto del termine comporta l'estinzione dell'intero processo.
Art. 9, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 156/2015
Il termine originariamente previsto di un anno è ridotto a sei mesi.
La disposizione ha modificato il termine per la riassunzione dopo il rinvio della Cassazione, sostituendo il precedente termine annuale con quello semestrale.
Art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 156/2015
La nuova disciplina del termine semestrale si applica alle sentenze pubblicate dal 1° gennaio 2016, indipendentemente dalla data in cui era stato introdotto il giudizio, in applicazione del principio tempus regit actum.
Art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
La riassunzione tardiva determina l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione rinvia una causa tributaria al giudice di merito, la parte interessata deve riassumere il giudizio entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di rinvio, se questa è stata pubblicata dal 1° gennaio 2016.
- Il termine decorre dalla pubblicazione della sentenza, non dalla sua notificazione né dalla data in cui la parte ne ha avuto effettiva conoscenza.
- La disciplina del termine semestrale si applica anche ai giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore della modifica normativa, purché la sentenza di rinvio sia stata pubblicata dal 1° gennaio 2016.
- Il termine è perentorio: la sua inosservanza comporta, di regola, l'estinzione dell'intero processo e non soltanto la perdita della possibilità di far valere alcune domande o difese.
- La riassunzione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti personalmente e secondo le forme previste per il grado di giudizio davanti al quale il processo è rinviato.
- È opportuno calcolare il termine con particolare cautela e depositare l'atto entro la scadenza, verificando anche gli eventuali effetti delle regole sulla sospensione o proroga dei termini processuali applicabili al caso concreto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 nov 2018Sentenza del 15/11/2018 n. 1075 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 nov 2018Sentenza del 15/11/2018 n. 1086 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 nov 2018Sentenza del 15/11/2018 n. 1090 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 nov 2018Sentenza del 15/11/2018 n. 1091 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 nov 2018Sentenza del 15/11/2018 n. 1094 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 nov 2018Sentenza del 15/11/2018 n. 1095 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →