Cassazione Penale, Ordinanza n. 04108/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di rapina pluriaggravata. Con un unico motivo, articolato in tre censure, deduceva: 1) violazione di legge in relazione all'art. 628 c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come tentato furto in abitazione; 2) violazione di legge processuale per asserita inutilizzabilità di prove irregolarmente acquisite; 3) vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità per il reato contestato. La Corte ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni già dedotte in appello e disattese, senza un effettivo confronto con le ragioni della sentenza impugnata, e che tendevano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che le questioni di inutilizzabilità della prova erano comunque indeducibili perché il giudizio era stato definito con rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità e non specificità dei motivi, sulla loro sostanziale reiterazione rispetto all'appello, sulla richiesta di una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione e sull'indeducibilità delle questioni di inutilizzabilità probatoria nel rito abbreviato.
Norme richiamate
La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere che il fatto dovesse essere riqualificato come tentato furto in abitazione; la Corte non accoglie la prospettazione e non entra nel merito della riqualificazione, perché il motivo è ritenuto inammissibile.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
È richiamato per affermare che il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici e si limitano a reiterare doglianze già disattese in appello, senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Le censure vengono formalmente ricondotte a violazione di legge, vizi processuali e vizio di motivazione, ma la Corte osserva che in concreto mirano a una diversa ricostruzione del fatto e quindi esulano dal giudizio di legittimità.
La Corte richiama indirettamente la scelta del rito abbreviato per affermare che le questioni di inutilizzabilità delle prove sono indeducibili nel relativo giudizio.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifico confronto con la motivazione impugnata, questioni già dedotte in appello e da quello giudice disattese.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata alla ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente un dissenso meramente assertivo o una diversa lettura delle prove.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Le doglianze in tema di inutilizzabilità della prova sono indeducibili quando il giudizio sia stato definito con rito abbreviato, secondo quanto affermato nella decisione.
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