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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25038/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché non attinente alla decisione impugnata: la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, mentre la ricorrente aveva censurato solo il merito della sanzione. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La vicenda origina da un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni emesso a seguito di rettifica della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA relative all'anno 2008. La CTP di Milano rigettava il ricorso della società. In appello, la CTR della Lombardia dichiarava inammissibile l'appello per difetto di motivi specifici di impugnazione. La società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, sostenendo che la sanzione introdotta da tale norma non avrebbe efficacia retroattiva. La Corte rileva però che il ricorso non censura la ratio decidendi della sentenza di appello, limitandosi a contestare il merito della pretesa sanzionatoria, che il giudice di appello non aveva esaminato.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 16 del 2012

    La ricorrente ne invocava l'applicazione sostenendo che la sanzione da esso introdotta non avesse efficacia retroattiva; la Corte non entra nel merito della questione perché la censura non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto, ma la censura è ritenuta inammissibile per mancata attinenza alla decisione impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; censure estranee al decisum determinano inammissibilità.

  • art. 100 c.p.c.

    Viene richiamato il difetto di interesse a censurare statuizioni non rilevanti rispetto alla decisione di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo deve essere specificamente diretto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure rivolte a questioni non decise dal giudice di appello sono inammissibili.
  • Quando la decisione di appello conferma o definisce la causa con una ragione diversa rispetto a quella di primo grado, non è consentito impugnare in cassazione statuizioni di primo grado che non integrano il fondamento della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica con precisione il capo della decisione censurato e non espone ragioni intelligibili e pertinenti rispetto al decisum.
  • Il difetto di specificità del motivo può derivare anche dal fatto che la doglianza investa il merito della pretesa senza contestare la previa declaratoria processuale di inammissibilità resa dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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