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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07160/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 20 maggio 2025, deducendo un vizio di motivazione qualificato come motivazione apparente. Dal testo emerge che il ricorso mirava, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione di merito delle prove, in relazione a un dato ritenuto certo dalla Corte territoriale: la detenzione da parte dell'imputato di un bene di provenienza illecita e la mancata spiegazione delle modalità di ricezione del bene. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura non fosse ammissibile in sede di legittimità e che la motivazione della decisione impugnata fosse immune da vizi, poiché la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato tali elementi ai fini dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza sulla motivazione apparente era in realtà diretta a ottenere una rilettura nel merito delle prove, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata, perché la Corte d'appello aveva correttamente desunto il dolo di ricettazione dalla detenzione del bene di provenienza illecita e dalla mancata giustificazione sulle modalità di acquisizione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La mancata giustificazione della provenienza o delle modalità di ricezione di un bene di provenienza illecita può costituire elemento sintomatico dell'elemento soggettivo del dolo di ricettazione.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura di vizio di motivazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito delle prove in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio quando la doglianza, pur formalmente formulata come vizio di motivazione, mira in realtà a una diversa lettura dei fatti.
  • La motivazione è apparente solo quando sia meramente assertiva o priva di reale confronto con gli elementi decisivi; non ricorre se il giudice di merito abbia logicamente valorizzato gli indici fattuali rilevanti.
  • Nel reato di ricettazione, la detenzione di un bene di provenienza illecita unita alla mancata spiegazione plausibile della sua ricezione può essere valorizzata come indice della consapevolezza della provenienza criminosa del bene.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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