Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1004/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Pierri Rocco contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la condanna per truffa. I motivi contestati: (i) irregolarità relativa alla nomina e alla rappresentanza del difensore (istanza di rinvio per legittimo impedimento depositata da Avv. Roberto Concilio, non riconosciuto formalmente difensore); (ii) erronea qualificazione del fatto come truffa piuttosto che mero inadempimento contrattuale, con rilievo che gli assegni erano postdatati e non necessariamente privi di provvista; (iii) richiesta di riqualificazione del reato in insolvenza fraudolenta e/o applicazione dell'art. 641 c.p. per l'improcedibilità per tardività della querela; (iv) contestazione dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. per la presunta non gravità del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo cui l'istante non risultava formalmente difensore al momento della richiesta di rinvio; ha confermato la qualificazione del fatto come truffa, rilevando il "quid pluris" costituito dalle false rassicurazioni, dall'uso di referenze per ottenere la consegna della merce e dalla presenza di assegni tratti su conto chiuso per due assegni, nonché la successiva rivendita della merce. Ha escluso che la vicenda fosse mero inadempimento contrattuale o esclusivamente insolvenza dissimulata. Ha condiviso l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. per l'entità della somma (oltre €60.000) e il contesto economico. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione, motivando che la recidiva reiterata aumenta il termine prescrizionale e che, con eventuali interruzioni, il termine non era ancora decorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 641 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tardività della querela e alla possibile improcedibilità: la Corte ha ritenuto inammissibile la riqualificazione basata su tale norma poiché la censura attiene a valutazioni di merito non dimostrate.

  • art. 61 n.7 cod. pen.

    Aggravante richiamata per l'entità del danno; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione in considerazione della somma superiore a €60.000 e del contesto economico, confermando la gravità del fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali da parte della parte privata il cui ricorso viene dichiarato inammissibile.

  • art. 157 cod. pen.

    "comunque un tempo non inferiore a sei anni"

    Richiamato in tema di prescrizione: la Corte ha spiegato che, anche alla luce della recidiva reiterata, il termine prescrizionale minimo opera secondo quanto previsto da questa norma e non si era ancora determinata l'estinzione per prescrizione.

  • art. 160 cod. pen.

    Richiamato quale norma che disciplina l'aumento del termine prescrizionale in presenza di eventi interruttivi; la Corte ha indicato che eventuali interruzioni avrebbero ulteriormente aumentato il termine prescrizionale.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato in riferimento all'effetto degli atti interruttivi sulla prescrizione e alla misura dell'aumento del termine, applicato con riguardo alla recidiva reiterata.

Massime di principio

  • La consegna di assegni postdatati non è di per sé sufficiente a escludere la truffa: quando è accompagnata da false rassicurazioni o da elementi che inducono in errore (referenze, simulazione di affidabilità) e quando emerge che gli assegni sono privi di provvista o tratti su conto chiuso, può sussistere il "quid pluris" necessario per configurare il reato di truffa.
  • La distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta dipende dalla presenza di una condotta artificiosa e ingannevole (simulazione di circostanze non vere) oltre alla mera dissimulazione dell'insolvenza; le valutazioni su questo punto sono di merito e difficilmente rivedibili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.
  • Il giudice non è obbligato a dare esecuzione a istanze presentate da soggetti che non risultano formalmente costituiti difensori; la regolarizzazione della rappresentanza, se non evidente, non comporta automaticamente l'obbligo di rinvio o di integrazione da parte del giudice.
  • L'applicazione di aggravanti legate all'importo e al contesto economico è giustificabile quando la somma oggetto del reato è rilevante e il contesto ne aumenta la gravità; la motivazione deve collegare l'aggravante alle concrete circostanze del caso.
  • In materia di prescrizione, la recidiva reiterata incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo e, in presenza di atti interruttivi, può estendere il termine massimo: pertanto, eccezioni di prescrizione vanno valutate tenendo conto di eventuali circostanze speciali e di interruzioni procedimentali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.