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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19959/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, deducendo due motivi: la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e l'erroneità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo del tutto generico, con censure meramente di stile e non ancorate alle peculiarità del caso concreto; per tale ragione ha ritenuto mancante in radice il requisito di specificità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La censura sulla mancata applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta formulata in modo generico e quindi non scrutinabile nel merito per difetto di specificità.

  • art. 591 c.p.p.

    Pur non richiamato espressamente nel testo, la declaratoria di inammissibilità è fondata sul difetto di specificità dei motivi di ricorso, requisito necessario per l'ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e riferiti al caso concreto: censure meramente stereotipate o di stile sono inammissibili.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una critica puntuale alla motivazione della decisione impugnata e alle circostanze del caso, non essendo sufficiente un richiamo assertivo alla norma.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per difetto di specificità, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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