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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36809/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Il primo motivo contestava la responsabilità per truffa, deducendo che l'attribuzione del fatto sarebbe stata erronea; la Corte rileva però che la censura è solo ripetitiva di doglianze già disattese e non si confronta con la motivazione d'appello, che aveva valorizzato elementi di prova per identificare il ricorrente quale autore del fatto, quantomeno in concorso, e soggetto che aveva percepito il profitto illecito. Il secondo motivo riguardava la prescrizione: il ricorrente sosteneva che, per effetto del bilanciamento tra recidiva reiterata e attenuanti, il reato fosse prescritto; la Corte lo reputa infondato, affermando che la recidiva reiterata, pur equivalente alle attenuanti, comporta l'aumento del termine prescrizionale ad anni dieci, non ancora maturato alla data della sentenza d'appello, e richiama il principio secondo cui, nell'ipotesi attenuata di ricettazione, ai fini della prescrizione conta la pena del primo comma dell'art. 648 c.p. Il terzo motivo deduceva genericamente carenze motivazionali sulla responsabilità, ma la Corte lo qualifica inammissibile perché non indica specificamente il rapporto tra le censure e la motivazione impugnata e si risolve in una mera lettura alternativa delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Le doglianze sul merito della responsabilità e sulla prescrizione sono state ritenute manifestamente infondate o generiche; in particolare, la Corte ha escluso che il termine prescrizionale fosse maturato, richiamando l'incidenza della recidiva reiterata sul relativo termine e il criterio di riferimento della pena base nei reati con ipotesi attenuata. La decisione di appello resta quindi ferma nei suoi effetti sostanziali.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di truffa oggetto del primo motivo di ricorso; la Corte evidenzia che la motivazione d'appello aveva già adeguatamente individuato gli elementi di prova della responsabilità, quantomeno in concorso.

  • art. 648 c.p.

    Per il calcolo della prescrizione nell'ipotesi attenuata di ricettazione occorre avere riguardo alla pena stabilita dal primo comma, trattandosi di circostanza attenuante speciale.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata, anche se ritenuta equivalente alle attenuanti, incide sul termine prescrizionale elevandolo ad anni dieci secondo la ricostruzione accolta dalla Corte.

  • art. 157 c.p.

    La prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello, in ragione dell'aumento del termine dovuto alla recidiva reiterata.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non indica la correlazione tra le ragioni della decisione e i motivi di ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo meramente reiterativo censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza di vizio di motivazione deve indicare puntualmente quali passaggi decisivi della motivazione sarebbero carenti o illogici; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
  • Ai fini della prescrizione, la presenza della recidiva reiterata può incidere sul termine applicabile anche quando sia stata bilanciata con attenuanti in equivalenza.
  • Nelle fattispecie in cui il reato presenti un'ipotesi attenuata come circostanza attenuante speciale, il calcolo della prescrizione va effettuato avendo riguardo alla pena prevista per la fattispecie base richiamata dalla norma.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca la correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle formulate nell'atto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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