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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7265/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva un unico motivo di cassazione per violazione o erronea applicazione della legge penale (art. 606 co.1 lett. c c.p.p.), sostenendo che la sua condotta non fosse riconducibile al delitto di ricettazione (art. 648 c.p.): mancava la consapevolezza della provenienza delittuosa della bicicletta, essendosi trattato di un bene mobile non registrato per il quale non erano richieste verifiche particolari al momento dell'acquisto; inoltre, dopo aver appreso della provenienza furtiva, il ricorrente avrebbe collaborato per recuperare e restituire la bici, indicando il presunto venditore "Mario" con numero e luogo di consegna e contribuendo così all'identificazione di terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato come contestazione dei fatti e della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, non come effettiva violazione di legge. I giudici di merito (Tribunale e Corte d'Appello) avevano ricostruito gli elementi probatori e ritenuto non credibili le giustificazioni del Grab (in particolare il mancato riconoscimento affidabile del "Mario", discrepanze nell'intestazione dell'utenza e del garage, e la mancanza di prove documentali fornite dalla difesa). Pertanto la condanna per ricettazione (pena ridotta dal rito: 6 mesi di reclusione e Euro 140 di multa, più spese) è rimasta immutata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte ha richiamato il principio per cui la ricettazione richiede la conoscenza o consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; tuttavia, nella vicenda concreta i giudici di merito hanno ritenuto che, alla luce degli elementi investigativi e delle contraddizioni nelle dichiarazioni del Grab, sussistesse tale elemento soggettivo e quindi la fattispecie fosse integrata

  • art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    Il motivo dedotto invocava questa norma per lamentare la violazione di legge; la Corte ha invece ritenuto che il ricorso in realtà contestasse la valutazione probatoria dei fatti (ricostruzione alternativa), censura inammissibile in cassazione se non accompagnata da concreto vizio di diritto o da carenza logica della motivazione del giudice di merito

  • art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020

    Citato per segnalare la trasmissione per iscritto della requisitoria del Pubblico Ministero; atto procedurale utilizzato nel corso del procedimento di cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento, da parte del ricorrente, della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • L. n. 46 del 2006 (riferimento alla modifica dell'art. 606 c.p.p.)

    Richiamata in dottrina/giurisprudenza per precisare i limiti del controllo di legittimità: la Cassazione verifica l'esistenza e la tenuta logico-giuridica della motivazione del giudice di merito, ma non può rinnovare la valutazione del merito né adottare autonoma rivalutazione degli elementi di fatto

Massime di principio

  • In casi di ricettazione è essenziale distinguere tra contestazione della sussistenza degli elementi della fattispecie astratta (violazione di legge) e semplice dissenso rispetto alla valutazione probatoria: la Cassazione non riesamina i fatti, a meno che non sussista un concreto vizio di diritto o illogicità della motivazione
  • La prova della conoscenza della provenienza delittuosa può essere ricavata anche da elementi indiziari e contraddizioni nelle dichiarazioni dell'acquirente; dichiarazioni tardive o non corroborate da prove documentali rischiano di essere ritenute non credibili
  • Chi acquista beni non registrati e vuole invocare la buona fede dovrebbe documentare la provenienza (ricevute, comunicazioni, contatti con il venditore) e, se emerge un sospetto di illiceità, denunciare prontamente e conservare tracce delle iniziative per restituire il bene
  • In sede di impugnazione in Cassazione è strategico focalizzarsi su profili di diritto (errata interpretazione di norme, vizio di motivazione palese, carenze logiche) e non soltanto proporre una diversa ricostruzione dei fatti già valutati dal giudice di merito
  • Le discrepanze formali (utenze intestate a terzi, mancanza di intestazione del luogo di custodia, ecc.) possono indebolire la tesi della buona fede dell'acquirente e rafforzare l'interpretazione della consapevolezza della provenienza illecita

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