Cassazione Penale, Sentenza n. 48458/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato per cassazione l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 13/02/2023, con unica censura incentrata sulla mancata prova della gravità indiziaria: si contestava che il ricorrente non avesse mai beneficiato di richieste estorsive, non avesse concorso all'estorsione e che non si potessero valorizzare le dichiarazioni tratte da conversazioni intercettate ai fini della partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis). Il motivo è stato riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria: il ricorrente risultava pienamente coinvolto in un'aggressione a danno di una persona vittima di estorsione, aveva partecipato materialmente all'aggressione e compariva in conversazioni relative al reperimento di una carabina con altri soggetti ritenuti gravitare nello stesso contesto mafioso. Applicando il principio delle Sezioni Unite (n. 36958/2021), la Corte ha condiviso che anche un "apporto concreto", seppur minimo ma riconoscibile, alla vita dell'associazione è indice di partecipazione mafiosa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la partecipazione mafiosa possa desumersi anche da condotte che dimostrino un "apporto concreto" minimo ma riconoscibile alla vita dell'associazione; l'aggressione contestata e la condivisione di conversazioni su armi sono stati valutati come indici di tale apporto.
art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha giudicato il motivo proposto manifestamente infondato e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Previsione procedurale per il riassunto del motivo nel ricorso per cassazione; il difensore ha utilizzato questa disposizione per sintetizzare la doglianza sulla motivazione del giudice del riesame.
Prevede la condanna alle spese processuali e la misura pecuniaria a favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità; applicata con condanna al versamento di euro 3.000,00.
Sez. U. n. 36958 del 27/05/2021
Giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte: afferma che sono indice di partecipazione punibile ex art. 416-bis tutte le condotte da cui si desuma che l'affiliato abbia fornito un "apporto concreto", anche minimo, alla vita dell'associazione; principio applicato per confermare la gravità indiziaria.
Sez. U. n. 11 del 22/03/2000
Giurisprudenza richiamata sul ruolo della Corte di cassazione nel sindacare la motivazione del giudice del merito in tema di gravità indiziaria: controllo della congruenza logico-giuridica della valutazione degli elementi indizianti.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari la Corte verifica la congruenza logico-giuridica della motivazione sul quadro indiziario, ma non riassume ex novo il giudizio di merito: è necessario dimostrare un vizio argomentativo rilevante.
- Per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) non è richiesta una prova piena: può essere sufficiente un "apporto concreto" anche minimo e riconoscibile alla vita dell'associazione, se dimostrato da atti e conversazioni contestuali.
- La partecipazione materiale a fatti tipici dell'associazione (es. aggressione in un contesto estorsivo) unita a conversazioni che mostrino condivisione di temi riservati (es. reperimento armi) rafforza la valutazione di grave indizio di partecipazione mafiosa.
- Le intercettazioni e le conversazioni possono essere valorizzate come elementi indizianti se contestualizzate e correlate ad altri fatti concreti; la loro sola citazione generica è invece vulnerabile a censura.
- In caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso la parte soccombente può essere condannata alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; il difensore deve dunque valutare la solidità della censura prima di proporre ricorso per cassazione.
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